L’introduzione nel frontespizio della dichiarazione sostitutiva per gli Aiuti di Stato di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework apre a nuove valutazioni. L’esercizio dell’opzione che consente la compilazione secondo la modalità semplificata, di cui alla casella “ES” del frontespizio, se da un lato esonera il soggetto dichiarante dalla compilazione del quadro A, salvo che per gli aiuti IMU la cui compilazione è sempre obbligatoria, dall’altro elimina l’effetto sostitutivo del prospetto Aiuti di Stato che la trasmissione della autocertificazione avrebbe determinato.
Come originariamente previsto dalle istruzioni ministeriali al modello REDDITI, il prospetto aiuti di Stato di cui al rigo RS401 non deve essere compilato qualora i dati necessari alla registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) siano stati già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2021.
Il riferimento, in particolare, è all’insieme dei contributi a fondo perduto erogati dall’Amministrazione Finanziaria per i quali la compilazione del prospetto Aiuti di Stato si limita all’acquisizione di alcune informazioni di dettaglio, esonerando il contribuente dall’indicazione dell’importo fruito. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto Legge n. 34 del 2020, di quello destinato agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui all’articolo 1, commi 1-10, del Decreto Legge n. 137 del 2020, fino ad arrivare a quello perequativo di cui all’articolo 1, commi 16 – 27, del Decreto Legge 73 del 2021.
Ai fini dell’effetto sostitutivo, nel senso appena illustrato, le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione sostitutiva per gli Aiuti di Stato prevedono che per gli aiuti indicati nel quadro A per i quali sono presenti i campi “settore” e “codice attività”, se correttamente compilati, il contribuente è esonerato, per i medesimi aiuti, dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS della dichiarazione dei redditi. A tal fine dalla lettura dell’autodichiarazione, avendo cura di rintracciare gli aiuti di Stato correlati alle caselle dedicate alle informazioni aggiuntive per “settore” e “codice attività”, è possibile desumerne un’elencazione dettagliata e analitica.
Per la verità non si tratta dell’unico effetto sostitutivo che l’autodichiarazione è in grado di innescare. Lo stesso accade per il rigo RS402, ove vanno ordinariamente riportati i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare un’impresa unica come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013. Sempre secondo le istruzioni ministeriali del modello REDDITI, nel caso in cui tali codici fiscali siano stati già indicati in sede di presentazione dell’autodichiarazione, infatti, non occorre riportarli nuovamente al predetto rigo RS402.
Se per i codici fiscali rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nulla effettivamente cambia, perché resta obbligatoria la compilazione del quadro B dell’autodichiarazione per gli Aiuti di Stato, il descritto effetto sostitutivo, che esonera dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS401, viene del tutto meno nel caso in cui, ai fini della dichiarazione sostitutiva, il contribuente opti per la modalità di compilazione semplificata di cui alla casella “ES”. Il tale prospettiva, a causa dell’esonero dalla compilazione del quadro A in cui vengono riportate le informazioni aggiuntive, il rigo RS401 deve essere obbligatoriamente compilato.
Nello specifico, ricordiamolo, in caso di modalità di compilazione semplificata, senza eccezione alcuna, per ciascun aiuto di Stato sarà necessario compilare un distinto rigo RS401, utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Questo anche qualora il contribuente abbia, nel frattempo, trasmesso la dichiarazione dei redditi in scadenza il prossimo 30 novembre 2022. In questo caso il contribuente, affinché la legittimità dell’aiuto non sia messa successivamente in discussione, dovrà presentare una dichiarazione correttiva nei termini, riportando nel prospetto Aiuti di Stato quelli non precedentemente indicati in ragione dell’effetto sostitutivo che, con la modalità di compilazione semplificata dell’autocertificazione, è venuto definitivamente meno. Un effetto collaterale che rischia, per questo motivo, di vanificare la semplificazione introdotta.