Aiuti quater: la proroga dei lavori relativi agli interventi unifamiliari e gli interventi in variante

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il decreto – legge n. 176/20222, c.d. aiuti – quater ha previsto un’ulteriore proroga, senza alcun effetto sulla misura del beneficio e delle relative condizioni, della detrazione del 110 per cento spettante per i lavori effettuati sugli immobili unifamiliari, il cui beneficio sarebbe scaduto il 31 dicembre prossimo.

È dunque possibile fruire del beneficio fiscale per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023. L’unica condizione prevista per fruire del maggior termine è che il contribuente abbia fruito della precedente proroga al 31 dicembre 2022, quindi a condizione di aver raggiunto alla data del 30 settembre scorso un avanzamento minimo dell’opera del 30 per cento. Fin qui non sussistono particolari dubbi, ma nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate contestasse la sussistenza di tale condizione, il committente non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione essendo la stessa scaduta il 30 giugno scorso.

In conseguenza dell’ulteriore proroga del beneficio al 31 marzo prossimo, il committente, in virtù del maggior tempo a diposizione per l’effettuazione dei lavori, potrebbe aggiungere, a seguito di una o più varianti, ulteriori interventi da eseguire. Queste situazioni, se non saranno gestite correttamente, potrebbero determinare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con la conseguente decadenza dai benefici fiscali.

Preliminarmente deve osservarsi che, anche con riferimento agli interventi edilizi effettuati su unità abitative unifamiliari, non è stato previsto alcun divieto di effettuare varianti rispetto al computo metrico iniziale e rispetto a quanto indicato nella CILAS.

Le criticità possono però verificarsi nei casi in cui la ditta incaricata dei lavori da eseguire abbia raggiunto, in corrispondenza della scadenza del 30 settembre scorso, un avanzamento minimo dell’opera appena sufficiente per beneficiare della proroga, come ad esempio il 30 per cento. Infatti, si consideri il caso in cui, in considerazione degli ulteriori tre mesi di durata del beneficio, ora prorogato al 31 marzo 2023, si decida di procedere alla sostituzione degli infissi con la presentazione di una variante.

È tuttavia evidente, laddove la sostituzione degli infissi fosse stata prevista inizialmente, quindi nella CILAS originariamente presentata, che l’impresa non avrebbe raggiunto la percentuale di avanzamento del 30 per cento. Si pone quindi il problema di comprendere se il committente avesse intenzione sin dall’inizio di procedere alla sostituzione degli infissi ed abbia rinviato l’operazione con la presentazione della variante al solo fine di raggiungere il 30 per cento e beneficiare della proroga al 31 dicembre, ed ora al 31 marzo prossimo.

Il rischio di una contestazione è sicuramente fondato, ed allora prima di procedere alla variante è opportuno effettuare una verifica. In particolare, si potrà procedere considerando l’intervento in variante come se fosse stato previsto nella CILAS originaria e verificare se in tale ipotesi sarebbe stato comunque raggiunto l’avanzamento minimo dell’opera del 30 per cento. Qualora la verifica dia un esito positivo, risulterebbe evidente come il contribuente non abbia avuto alcun interesse a rinviare la sostituzione degli infissi ad un momento successivo.
Infatti, l’operazione, cioè la successiva sostituzione degli infissi, non avrebbe agevolato in alcun modo il raggiungimento della predetta percentuale del 30 per cento ottenendo artificiosamente la proroga del beneficio prima al 31 dicembre ed ora al 31 marzo 2023.

La variante risponderebbe in questo caso, senza alcuna incertezza, alle effettive esigenze del committente che potrà quindi fruire senza alcuna contestazione, della detrazione spettante nella misura del 110 per cento.