Con la comunicazione del 28 gennaio la Commissione, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia, ha deciso di prorogare le disposizioni del Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021. Sono prorogate sia le disposizioni con scadenza prevista al 30 giugno 2021, sia quelle della sezione 3.11 sulle misure di ricapitalizzazione, per le quali la scadenza era fissata al 30 settembre 2021.
La quinta modifica del Quadro Temporaneo ha previsto, tra le altre cose, l’innalzamento dei massimali degli aiuti previsti alla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e di quelli previsti alla sezione 3.12 (sostegno ai costi fissi non coperti), portando i primi da 800.00 euro a 1,8 milioni di euro mentre i secondi da 3 a 10 milioni di euro. Nella prima fase di applicazione del Quadro, la maggior parte delle misure di aiuto adottate dallo Stato italiano sono state adottate sulla base della sezione 3.1. La sezione 3.12 è stata introdotta con la quarta modifica del Quadro, e poi innalzata con la quinta. L’articolo 1, comma 13 del decreto Sostegni richiama espressamente le nuove condizioni e i nuovi limiti previsti dalla quinta modifica del Quadro, sia per la sezione 3.1 sia per la sezione 3.12, per una serie di misure indicate di seguito:
- contributi a fondo perduto del DL “Rilancio”, del DL “Ristori”, del DL “Natale” nonché del nuovo contributo previsto dallo stesso DL “Sostegni” (art. 1 commi 1-9);
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP a norma dell’art. 24 del DL 34/2020 convertito;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili (art. 177 del DL 34/2020 convertito; art. 78, comma 1 del DL 104/2020 convertito e art. 78 comma 3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all’IMU dovuta per l’anno 2021; artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del DL 137/2020 convertito; art. 1 commi 599-602 della L. 178/2020);
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia (art. 129-bis del DL 34/2020 convertito).
La sezione 3.12 prevede un massimale particolarmente interessante di 10 milioni, che però è utilizzabile qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre costi fissi scoperti sostenuti nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 o in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);
- l’aiuto è concesso nell’ambito di un regime a favore di imprese che, nel periodo ammissibile, subiscono un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. Il benchmark è sempre il fatturato del 2019, anche quando il periodo ammissibile è nel 2021;
- per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti durante lo stesso periodo né dagli utili (cioè le entrate meno i costi variabili) né da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Quadro temporaneo o altri sostegni;
- l’intensità di aiuto non può superare il 70% dei costi fissi non coperti o il 90% nel caso di microimprese e piccole imprese;
- gli aiuti nell’ambito della sezione 3.12 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- l’impresa beneficiaria deve produrre un’autodichiarazione con il quale attesti il rispetto dei predetti limiti.
Ancora sono molti i punti da risolvere che si auspica verranno chiariti da un apposito decreto Mef, ossia:
- Cosa si debba intendere per fatturato;
- Una più puntuale definizione di costi fissi;
- Quale periodo si debba considerare ai fini della verifica del calo del fatturato rispetto al 2019, ossia tutto il fatturato che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 oppure dei sottoperiodi;
- Come considerare la perdita di fatturato, ossia a livello di singola entità oppure considerando l’impresa nella sua interezza (impresa nella definizione europea data nel regolamento sugli Aiuti de minimis, quindi gruppo di imprese tra le quali esista il controllo di diritto);
- Possibilità di cumulare i limiti di cui alla sezione 3.1 e alla sezione 3.12.