Arriva l’annuncio, rivoluzione per gli aiuti di Stato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Agenzia delle Entrate prende atto dell’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 e, in attesa di aggiornare i modelli dichiarativi e le allegate istruzioni ministeriali, rilascia una nota di aggiornamento con la quale avverte i contribuenti di alcune rilevanti novità in arrivo. È successo proprio ciò che per primi avevamo previsto, ovvero come dall’abrogazione della seconda parte dell’articolo 10-bis potessero scaturire conseguenze così rilevanti.

L’articolo 1-bis del DL n. 73 del 2021, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 106 del 2021, ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, ovvero la disposizione normativa che conferiva natura di aiuto di Stato alla detassazione disposta dal primo comma del predetto articolo. Come noto i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.

In uno slancio, rivelatosi successivamente eccessivo, ad origine il Legislatore aveva subordinato l’effetto detassazione di cui all’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. Tale indicazione, in particolare, determinava la necessità di compilazione dei quadri aiuti di Stato previsti rispettivamente nel modello REDDITI ed in quello IRAP, al fine di rappresentare il risparmio d’imposta conseguente alla detassazione, nonché l’esigenza, per i soggetti in contabilità semplificata, di indicare i contributi percepiti dapprima fra le variazioni in aumento e, successivamente, fra quelle in diminuzione dei quadri RG e IQ.

Orbene, alla luce dell’abrogazione disposta dal DL Sostegni-bis, l’Agenzia delle Entrate annuncia come i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano ricevuto i predetti contributi ed indennità non dovranno compilare il prospetto aiuti di Stato contenuto nei modelli dichiarativi, archiviando definitivamente i codici aiuto 24 (nel modello REDDITI) e 8 (nel modello IRAP). Secondo l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’abrogazione in commento, il risparmio d’imposta conseguente agli aiuti Covid-19 non assumerà alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti collegati al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Quale ulteriore conseguenza, inoltre, non essendo più necessario compilare i quadri RS e IS, i beneficiari non dovranno più indicare il relativo importo nei rispettivi quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo del modello REDDITI, nonché nel quadro di determinazione del valore della produzione del modello IRAP. Solo i soggetti in contabilità ordinaria dovranno continuare a rilevare la variazione in diminuzione, ma utilizzando il codice 99, sia per il modello REDDITI che per quello IRAP.

Si badi che nulla cambierà per i contributi a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34 del 2020, all’articolo 59 del DL n. 104 del 2020, all’articolo 1 del DL n. 137 del 2020, all’articolo 2 del DL n. 149 del 2020 e al brano 2 del DL n. 172 del 2020. Essendo aiuti di Stato, gli stessi continueranno a trovare rappresentazione sia nei quadri reddituali che al rigo RS401. La loro registrazione nel quadro aiuti di Stato ne impone l’indicazione nel quadro RG, potendo il primo accogliere i soli aiuti di Stato automatici e semi-automatici dichiarati nella dichiarazione alla quale si riferisce.
Come da annuncio dell’Amministrazione Finanziaria, infine, i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le precedenti indicazioni, in un contesto normativo ormai superato, non saranno tenuti ad inviare una dichiarazione integrativa per rettificare quanto indicato.

Senza dubbio una buona notizia che perviene, tuttavia, a tempo scaduto, quando molte dichiarazioni erano state già compilate. Si aggiunga, poi, che se da un lato l’aggiornamento dei modelli dichiarativi eliminerà adempimenti dal sapore barocco, dall’altro imporrà a tutti coloro che non abbiano già inviato la dichiarazione dei redditi di modificare il loro contenuto. I nuovi moduli di controllo, infatti, non riconosceranno tutte quelle informazioni che sono diventate, ormai, parte della storia.