Nel corso del webinar organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e questioni applicative”, l’Amministrazione Finanziaria risponde ai quesiti dei Commercialisti, alcuni dei quali formulati dagli esperti del Centro Studi Fiscal Focus. Una carrellata di risposte, non del tutto convincenti, che chiariscono i dubbi dell’ultimo minuto.
L’Agenzia delle Entrate conferma che l’autodichiarazione per gli aiuti di Stato della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Temporary Framework dovrà essere compilata anche dai soggetti che, nel frattempo, abbiano cessato la partita iva. La soluzione, condivisibile perché in linea con le indicazioni delle istruzioni ministeriali nei casi di operazioni straordinarie che comportino l’estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, viene giustificata con motivazioni poco convincenti. Il funzionario interrogato, infatti, richiama in ordine sparso disposizioni normative che poco, o nulla, hanno in comune con la questione in discussione: l’articolo 28 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 in tema di ultrattività delle società ai fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi; le disposizioni in tema di dichiarazione nei casi di liquidazione di cui all’articolo 5 del dPR 22 luglio 1998, n. 322 (forse le uniche pertinenti); l’articolo 36 del dPR 29 settembre 1973, n. 602 relativo alla responsabilità e agli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci. Continua a non comprendersi, tuttavia, sulla base di quale disposizione normativa il liquidatore della società, nel frattempo estinta, debba considerarsi obbligato all’adempimento dichiarativo.
In tema di effetto sostitutivo dell’autodichiarazione rispetto all’obbligo di compilazione del quadro RS l’Amministrazione Finanziaria conferma come questo si verifichi anche con riferimento agli aiuti di Stato per i quali nel quadro RS è obbligatorio indicarne l’entità fruita. Questo è il caso, ad esempio, dei crediti d’imposta per i quali l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire il dato mancante , ovvero l’entità del credito d’imposta, dal quadro RU della medesima dichiarazione.
Tale effetto sostitutivo, in ogni caso, è limitato agli aiuti di Stato da indicare nel modello Redditi 2022, periodo di imposta 2021, e non si estende al periodo precedente (in questo caso, con riferimento al modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, l’effetto sostitutivo si limita ai dati relativi all’impresa unica). Pur tuttavia, qualora il contribuente abbia omesso l’indicazione degli aiuti rilevanti nel modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020, questo potrà comunque porvi rimedio presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione fissa di 250 euro prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. L’Amministrazione Finanziaria, pertanto, conferma la soluzione già prospettata con la Risoluzione n. 58 del 2021 in tema di esenzione IRAP.
Sempre ai fini sostitutivi l’Agenzia delle Entrate afferma come l’invio di una seconda autodichiarazione entro il 30 novembre 2022, anche redatta secondo la procedura semplificata, non sia solo consentito, ma determini un completo effetto sostitutivo della prima autodichiarazione, colmando eventuali omissioni o errori. Successivamente al termine di scadenza, tuttavia, il predetto effetto sostitutivo verrà meno. In quest’ultimo caso, ad esempio, la dichiarazione presentata oltre il 30 novembre 2022 contenente i dati riguardanti la definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto Legge n. 41 del 2021, non sostituisce quella presentata entro il 30 novembre 2022, ma si aggiunge ad essa.
In ogni caso l’Amministrazione Finanziaria esclude il rischio di un’eventuale duplicazione dei dati rilevanti ai fini dell’annotazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. In questo senso l’Agenzia delle Entrate ribadisce come in nessun caso le agevolazioni IMU dovranno trovare rappresentazione nella sezione aiuti di Stato del quadro RS della dichiarazione dei redditi. Questo, infatti, è dedicato ai soli aiuti di Stato di natura fiscale, automatici e semiautomatici, in gestione all’Agenzia delle Entrate che, ordinariamente, trovano rappresentazione nella dichiarazione dei redditi.
In tema di sanzioni, infine, l’Amministrazione Finanziaria preferisce non entrare nel merito. Nel confermare l’obbligatorietà della dichiarazione sostitutiva, non solo perché espressamente richiesta dalla Commissione Europea e desumibile chiaramente dal tenore dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 41 del 2021 e dal DM 11 dicembre 2021, alla luce delle semplificazioni nel frattempo introdotte nella redazione del modello, l’Agenzia delle Entrate si eclissa e rinuncia alla risposta. Sotto questo profilo, per quanto di rilievo, vengono confermate le indicazioni della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4 maggio del 2022. Le uniche sanzioni di cui è certa l’irrogazione, non sono tributarie, e sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il consiglio spassionato dell’Amministrazione Finanziaria è quello, al fine di togliersi dall’impasse, di presentare il modello, ormai semplificato, così da evitare di intralciare il sistema di monitoraggio.