Avvisi bonari IRAP, quando il problema è l’acconto 2019

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Prosegue la pioggia di avvisi bonari relativi all’IRAP non versata a saldo nel 2019, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 24 del decreto Rilancio, D.L. 34/2020. Molto spesso le sanzioni derivano dalla mancata o errata compilazione della sezione Aiuti di Stato posta nel quadro IS del Modello IRAP 2020, ma esiste anche un altro caso, altrettanto comune: il mancato versamento degli acconti dovuti per il 2019.

Come abbiamo avuto modo di approfondire in occasione di numerosi interventi precedenti, il beneficio dell’esonero dal versamento del saldo IRAP dovuto per l’anno 2019 costituisce “aiuto di Stato Covid-19”, riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Temporary Framework europeo. Per questa ragione, è stato necessario evidenziare l’aiuto nel modello IRAP, quadro IS, e la mancata o errata compilazione del quadro ha dato luogo all’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di avvisi bonari di richiesta dell’imposta a saldo, problematica che può essere risolta presentando una dichiarazione integrativa a rettifica del quadro IS.

Di tutt’altro tenore, invece, è il caso del mancato versamento degli acconti IRAP dovuti per il 2019, che vengono ora (giustamente) richiesti in versamento, maggiorati di sanzioni ed interessi, e che oltre tutto coinvolgono anche l’errata compilazione del quadro IS, con l’esposizione di un beneficio superiore a quello spettante.

In premessa ricordiamo che l’articolo 24 del D.L. 34/2020 espressamente prevedeva che il beneficio IRAP fosse limitato al saldo dovuto per l’anno 2019, con espressa esclusione degli acconti dovuti per tale anno.

Alla luce di quanto sopra, nel 2019 si è venuta a creare una curiosa situazione, che di fatto imponeva di esporre nel quadro IRAP gli acconti dovuti (anche se non versati!) pena l’errata compilazione del dichiarativo nel suo insieme.

Un semplice esempio aiuterà a comprendere la problematica.

Supponiamo il caso di un contribuente che nel 2019 presentava IRAP d’esercizio pari a 1.000 euro.

  • Gli acconti dovuti per lo stesso anno 2019, che in prima battuta ipotizziamo come regolarmente versati, ammontavano a 700 euro.
  • Alla luce di queste informazioni, il quadro IRAP avrebbe presentato un ammontare dovuto a saldo di 300 euro (1000-700) – ex art. 24 D.L. Rilancio – con corrispondente aiuto da indicarsi nella sezione Aiuti di Stato del quadro IS per 300 euro.

Poniamoci ora in un’ottica diversa: stessi identici valori, ma gli acconti non sono stati versati.

  • Ebbene, normalmente nella compilazione dei dichiarativi gli acconti dovuti, ma non versati, non vengono esposti, facendo così emergere un debito finale che “ingloba” gli acconti stessi, con riferimento ai quali restano dovute sanzioni ed interessi per il mancato pagamento a tempo debito.
  • Il quadro IRAP anno di imposta 2019, invece, non poteva essere esposto in questo modo, altrimenti il risultato sarebbe stato: IRAP d’esercizio 1.000 – acconti zero = IRAP a saldo (non versata ex D.L. 34/2020) 1.000 euro.

Ne consegue che coloro i quali non hanno esposto gli acconti IRAP dovuti (anche se non versati) per il 2019, si sono “avvantaggiati” anche con riferimento agli acconti, godendo di un beneficio non spettante. Per tale ragione, l’Amministrazione finanziaria sta inviando loro avvisi bonari con richiesta di pagamento degli acconti (più sanzioni ed interessi), richiesta che in questo caso è perfettamente legittima.

Vi è da evidenziare, inoltre, che anche il quadro IS ha risentito dell’errore, poiché (sempre restando al nostro esempio) è stato esposto un beneficio pari a 1.000 euro, mentre quello realmente spettante è di soli 300 euro.

Al contribuente quindi non rimane che correre ai ripari per “sanare” l’anomalia riscontrata dal sistema informatico dell’amministrazione finanziaria.

Si rammenta che nel caso in cui il contribuente non abbia ancora ricevuto l’avviso bonario potrà regolarizzare l’omesso versamento degli acconti 2019 mediante il ricorso al ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta ad un settimo.

Inoltre, il contribuente, al fine di sanare l’omissione, dovrà inoltre presentare una dichiarazione integrativa nella quale riportare correttamente gli acconti versati e indicare correttamente nel quadro IS l’aiuto ricevuto.