Banche: emendamento a sorpresa per la cessione libera

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Dalla Legge di conversione del Decreto Semplificazioni potrebbe arrivare un’importante modifica normativa finalizzata a favorire lo smobilizzo dei crediti fiscali connessi agli interventi di recupero edilizio. Se la proposta dovesse arrivare in porto, verrà meno il termine a decorrere dal quale le banche potranno accedere alla cessione “non vincolata” di cui al novellato articolo 121 del DL Rilancio.

Quasi a sorpresa l’esecutivo dimissionario ha avallato un emendamento al Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, che elimina i termini di decorrenza per la cosiddetta “quarta cessione”, ovvero l’ulteriore possibilità di cessione, oggi consentita in qualsiasi momento, riconosciuta esclusivamente alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di successiva cessione.

La questione, in particolare, si poneva nel termine di decorrenza fissato dall’articolo 57 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 il quale, nell’ambito delle disposizioni transitorie, aveva previsto che le disposizioni in commento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) del medesimo Decreto Aiuti si applicassero ai soli crediti fiscali le cui comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura fossero state inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.

In altri termini, come già avviene per le limitazioni alle cessioni parziali successive alla prima comunicazione dell’opzione, la cui valenza ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, del Decreto Legge n. 34 del 2020 si applica ai crediti oggetti di comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, anche la cessione libera sarebbe stata soggetta alle medesime limitazioni temporali. Per la banca tale possibilità sarebbe stata esclusa in tutti i casi in cui la prima opzione di trasferimento esercitata dal beneficiario fosse avvenuta prima della fatidica data.

Vista l’evidente incongruenza fra la norma e le finalità che essa avrebbe dovuto perseguire, ovvero la facilitazione delle condizioni di monetizzazione dei crediti fiscali, l’emendamento presentato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati sopprime il terzo comma dell’articolo 57 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e, di conseguenza, elimina il termine di decorrenza. Ne consegue, pertanto, che in caso di definitiva approvazione tutti i crediti cedibili ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, nessuno eccettuato, potranno essere oggetto della cessione non vincolata da parte della banca.

Tale misura, pur non rappresentando la panacea di tutti i mali, avrà l’effetto positivo di riavvicinare al mercato del credito le banche minori, da subito escluse per la limitata capienza tributaria. Concedere, senza limitazione alcuna, una via di uscita agli operatori bancari, liberi di attingere a una platea ampia di potenziali cessionari, potrebbe alimentare nuovamente un mercato sostanzialmente bloccato. Con vantaggi per imprese e partite iva, gli unici soggetti ammessi, che potranno acquistare i crediti fiscali a prezzi inferiori rispetto al loro rispettivo valore nominale.