A seguito di una proficua interlocuzione con l’On. Nunzio Angiola (Azione) sono sei gli emendamenti depositati su suggerimento di Fiscal Focus nell’ambito del disegno “Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Il primo emendamento chiede che siano le Pubbliche Amministrazioni competenti e non il professionista ad essere deputato al calcolo dell’IMU: “5-bis. Al comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono inseriti, infine, i seguenti periodi: ‘L’ammontare dell’imposta viene calcolato dal soggetto attivo, mediante ricorso ai dati già in possesso delle competenti Amministrazioni, e reso disponibile al contribuente in via automatica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative e di dettaglio della disciplina di cui al precedente periodo’. 5-ter. Le competenti Amministrazioni provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente con le risorse ed il personale previsto a legislazione vigente.”
Il secondo emendamento chiede che venga istituita una delega unica per i servizi fiscali: “Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali per il cui compimento i contribuenti si rivolgano ad un professionista abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione è istituita la “Delega unica per i servizi fiscali”, che integra e sostituisce tutte le deleghe esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La delega di cui al comma precedente viene conferita dal contribuente al professionista abilitato con un unico atto, ed ha validità sino alla revoca eventualmente disposta dal contribuente. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le necessarie disposizioni attuative.”
Il terzo emendamento (STORICO) chiede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico della libera professionista in caso di gravidanza: “Compatibilmente con l’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale comportata dalle esigenze della libera professionista, i quattordici giorni precedenti la presunta data del ricovero ospedaliero ordinario per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, o a partire dalla giornata stessa della data del ricovero ospedaliero d’urgenza per il parto e le 14 settimane successive allo stesso, nessuna responsabilità è imputata alla professionista o al suo cliente a causa dell’inadempimento entro la scadenza di un obbligo in favore della Pubblica Amministrazione, per l’adempimento sia di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista sia di una prestazione riconducibile agli adempimenti propri del professionista nei confronti della Pubblica Amministrazione”.
Il quarto emendamento prevede l’accorpamento delle comunicazioni LIPE nella dichiarazione IVA: “A decorrere dal primo periodo d’imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni trimestrali relative ai dati delle liquidazioni dell’Imposta sul Valore Aggiunto sono effettuate mediante la dichiarazione di cui all’articolo 12-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.
Il quinto emendamento prevede l’istituzione di un canale dedicato per i professionisti che si interfacciano con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: “Al fine di semplificare il rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e professionisti, presso l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale sono istituiti appositi Uffici, denominati “Ufficio per i rapporti con i professionisti”, che consentano ai professionisti di cui al successivo comma 2 di interfacciarsi in via prioritaria e dedicata con le rispettive Amministrazioni”.
Il sesto emendamento richiede la registrazione telematica di tutti gli atti di competenza dell’Agenzia delle Entrate: “b-bis) all’articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche: i) al comma 3, dopo la parola “annotazione” sono inserite le seguenti: “in via esclusivamente telematica”; ii) al medesimo comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono disciplinate le modalità relative alla registrazione telematica”; 11 di 18 iii) al comma 7, le parole “volumi rilegati” sono sostituite dalle seguenti: “database telematici dedicati”. Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e registrazione telematica degli atti”.