Bonus 200 euro anche per i coadiuvanti INPS ArtComm

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

C’è grande attesa per il rilascio delle procedure operative che consentiranno concretamente di accedere al bonus dei 200 euro di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 nr. 50, anche perché, per quanto si vociferi di una scadenza fissata al 15 settembre, è un fatto che ad oggi il necessario decreto attuativo, che è stato bollinato giorni fa, non è ancora nemmeno stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

È comunque bene farsi trovare pronti, estremamente pronti, poiché è altamente probabile che la finestra temporale concessa per l’invio delle istanze sarà ridotta, e non solo. Il vero punto dolente della questione sta infatti nelle limitate risorse messe a disposizione (600 milioni di euro complessivi, dei quali 95,6 destinati alle casse di previdenza), esaurite le quali il beneficio non sarà più riconosciuto.

In altri termini, ci attende un altro, drammatico, click-day, anche se ancora non sappiamo quando. Di conseguenza, è necessario farsi trovare più che pronti al nastro di partenza.

Innanzi tutto, ricordiamo che l’aiuto qui in esame è il cd. “bonus 200 euro”, concesso per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996.

Per accedere al beneficio occorrerà presentare un’apposita domanda (all’INPS o alla Cassa di Previdenza di riferimento; in caso di duplice iscrizione, la domanda potrà essere inoltrata solo all’INPS).

Dei requisiti da rispettarsi abbiamo già detto più volte in precedenza, e pertanto ci limitiamo in questa sede a brevemente ricordare:

  • reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro. Tale variabile viene deve essere così calcolata, secondo le indicazioni del decreto attuativo: reddito personale assoggettabile ad IRPEF, dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali, i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • essere iscritto alla gestione di riferimento entro il 18 maggio 2022;
  • aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (non richiesto ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022);
  • non aver già usufruito del bonus 200 euro in qualità di lavoratore dipendente o pensionato.

Tra i principali dubbi pervenuti in redazione a seguito della lettura della norma di cui all’articolo 33 del D.L. 50/2022, vi era quello relativo ai soggetti che sono iscritti all’INPS Artigianato o Commercio non in qualità di titolari di posizione, bensì quali coadiuvanti.

Le necessarie risposte sono contenute nel decreto attuativo (non ancora in Gazzetta Ufficiale), che fornisce alcune puntualizzazioni, citando espressamente quali potenziali beneficiari dell’indennità anche i coadiuvanti e coadiutori.

Per costoro, tuttavia, si rende necessario focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti:

  • ciascun richiedente l’indennità dovrà presentare autonomamente la domanda. Pertanto, ad esempio in caso di impresa familiare composta da titolare e coadiuvante, ognuno di essi dovrà separatamente richiedere il bonus (ovviamente, se rispetta tutti i requisiti richiesti). Ciò significa che ciascun richiedente deve disporre di SPID, oppure CIE, oppure carta CNS;
  • quanto alla richiesta di avvenuta iscrizione entro il 18 maggio 2022 alla gestione di riferimento, posto che il bonus riguarda, separatamente, ciascun richiedente, tale requisito dovrà essere verificato in capo al coadiuvante che richiede il sostengo. Ad esempio, se un titolare di posizione INPS è iscritto dal 1980, ed ha iscritto un coadiuvante dopo il 18 maggio 2022, al verificarsi delle ulteriori condizioni richieste, il primo potrà richiedere il bonus, il secondo no;
  • ulteriore requisito richiesto è quello della titolarità di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata (inizio attività) entro il 18 maggio 2022. Questo requisito, evidentemente, riguarda l’azienda condotta dal titolare di posizione cui fa riferimento il coadiuvante.

Occorre inoltre ricordare che la norma prevede che il bonus possa essere concesso se sia stato effettuato entro il 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Sul punto, il decreto attuativo precisa che questo requisito venga verificato in capo al titolare della posizione, il ché ha perfettamente senso, essendo quest’ultimo il soggetto chiamato ad effettuare i versamenti. Tuttavia, si noti che da ciò discende il fatto che l’eventuale difetto di versamento da parte del titolare comporta lo stop al bonus sia per il titolare che per i suoi coadiuvanti.

Da evidenziare, infine, il fatto che la soglia reddituale di accesso al beneficio tiene (curiosamente) conto degli oneri deducibili. Ne consegue che il coadiuvante potrà tenere in considerazione, in diminuzione, gli oneri previdenziali a lui imputabili ma, si badi bene, solo nel caso in cui il titolare della posizione abbia esercitato la rivalsa (in altri termini, solo se tali oneri sono stati legittimamente indicati nel modello Redditi quali oneri deducibili).