L’art. 120 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto il c.d. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Si tratta di un credito previsto per agevolare gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. La misura, ai sensi del comma 1 dell’articolo 120, è infatti riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (però solo se rientranti tra quelli indicati nell’apposito allegato al decreto), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Il credito d’imposta è utilizzabile, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ai sensi dell’art. 122 del D.L. n. 34 del 2020. Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6918”.
Il credito d’imposta in parola, al pari degli altri crediti istituiti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, deve essere opportunamente indicato nella dichiarazione fiscale presentata da chi ne ha beneficiato.
Sul punto è doveroso precisare che, ad oggi, le modalità di indicazione in dichiarazione dei crediti d’imposta erogati in epoca Covid 19 non risultano particolarmente chiare per cui sarebbero auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
Di seguito si riporta dunque la modalità di compilazione che si ritiene più plausibile alla luce delle informazioni desumibili dalle istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi.
Indicazione in dichiarazione del credito Quadro Ru e RS – I crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza sanitaria vanno indicati nella sezione I del quadro RU. La sezione I è multi-modulo e va compilata tante volte quanti sono i crediti d’imposta di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Per ciascuna agevolazione deve essere, pertanto, compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12.
Al pari degli altri crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 il credito d’imposta in esame deve essere quindi indicato nella predetta sezione I del quadro RU indicando il suo specifico codice credito ovvero il codice “I6”.
La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, RU10.
In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell’anno 2020 ricadente nel precedente periodo d’imposta. Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B. Nel rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021.
Supponiamo, ad esempio, che il contribuente abbia beneficato di un credito d’imposta pari a 1.000 del quale ha usufruito in compensazione alla data del 30 giugno 2021 per 500 euro. Vedi immagine 1 per l’indicazione in dichiarazione quadro RU.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.
In particolare nel rigo RS401 il credito in parola deve essere riportato indicando nel medesimo alla colonna 1 il codice aiuto “63”.
Devono inoltre essere compilate la colonna 12 relativa alla forma giuridica dell’impresa, la colonna 13 riguardante la dimensione dell’impresa, la colonna 14 relativa al codice Ateco, la colonna 15 riguardante il settore, nella colonna 17 e 29 l’importo dell’aiuto spettante e nella colonna 26 dovrà riportarsi il codice “20”.
Vedi immagine 2 per l’indicazione in dichiarazione quadro RS.
La tassazione del credito ricevuto – Alla luce delle informazioni desumibili dalle istruzioni alla compilazione del modello Redditi e di una lettura letterale delle disposizioni in materia ed in particolare dell’articolo 120 del DL Rilancio pare plausibile concludere per la tassabilità del credito citato.
A tale conclusione è possibile giungere in primo luogo perché alcuna norma esentativa è stata prevista all’uopo dal legislatore (diversamente da quanto accaduto per altri crediti d’imposta dell’era covid quali ad esempio credito d’imposta botteghe e negozi). A ciò si aggiunga che anche la norma esentativa di carattere generale introdotta in materia di aiuti Covid dal legislatore ovvero l’art. 10-bis del Decreto “Ristori”, risulta inapplicabile al credito citato.
Si ricorda che detto articolo prevede che i contributi e le indennità, di qualsiasi natura, spettanti agli esercenti arte, impresa o professione e lavoratori autonomi, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19:
Ebbene l’articolo citato, dall’effettiva compilazione delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, risulta di fatto non riferibile al credito previsto dall’art. 120 del DL 34/2020.
Infatti, tutti i crediti che beneficiano della norma di detassazione citata vanno indicati nel quadro RS con il codice 24 “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19 Art. 10-bis, D.L. n. 137/2020” come previsto nella “TABELLA CODICI AIUTI DI STATO” riportata nelle istruzioni alla compilazione del modello Redditi, invece, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, come precisato più sopra, va indicata nel quadro RS con il suo specifico codice aiuto ovvero il codice “63”.
Ciò rappresenta un forte “indizio” circa l’impossibilità materiale di indicare in dichiarazione un’eventuale detassazione ex art.10-bis.
In secondo luogo permette di giungere ad analoga conclusione l’assorbente circostanza che il credito d’imposta in parola può essere fruito anche da soggetti che esercitano arti e professioni producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
Ebbene tali soggetti, come noto, sono chiamati a compilare il quadro RE della dichiarazione, quadro che, manifestamente non contiene dei campi idonei all’indicazione di contributi beneficianti dell’esenzione ex art. 10 bis.
Si ricorda infatti che nel quadro RF al rigo RF55 va invece indicato con il codice “84”, in applicazione dell’art. 10-bis comma 1 del DL 137/2020, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza), da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
La mancanza di indicazioni in merito ad un’analoga compilazione anche nel quadro RE e la circostanza che in caso di fruizione del credito ex art.120 da parte di un titolare di reddito di lavoro autonomo alcuna indicazione in tal senso sarebbe possibile nel quadro RE avvalorano ancora una volta la tesi dell’ordinaria tassabilità del credito d’imposta oggetto del presente articolo.