Bonus bollette (200 e 150 euro): nessuna indicazione nel modello redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il cd. decreto Aiuti, decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 nr. 91, articolo 33 aveva previsto il riconoscimento di un “bonus” dell’ammontare di 200 euro utile a fronteggiare il caro bollette, destinato ai contribuenti che nel 2021 avevano conseguito un reddito non superiore a 35.000 euro. Successivamente, con il decreto-legge 23 settembre 2022 nr. 144 (cd. Aiuti-ter) l’indennità era stata aumentata di ulteriori 150 euro, ma in questo caso la soglia reddituale era stata stabilita in misura inferiore, pari a euro 20.000.

In attuazione all’articolo 33 del D.L. Aiuti era stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 19 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 224 del 24 settembre 2022, con il quale erano state stabilite condizioni e modalità di accesso all’indennità. Ulteriori chiarimenti erano successivamente stati forniti con la Circolare INPS nr. 103 del 26 settembre 2022.

Come ricorderemo, al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità qui richiamata era necessario soddisfare tutta una serie di requisiti: in primo luogo quello reddituale, che doveva essere verificando alla totalità dei redditi posseduti. Sul punto la Circolare INPS 73/2022, in materia della similare indennità una tantum prevista a favore dei lavoratori dipendenti, con riferimento alla soglia di reddito (la cui determinazione, per equità, non poteva essere diversa per i lavoratori autonomi), aveva precisato che occorreva prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva , mentre erano esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

Già quanto sopra dovrebbe essere più che sufficiente a comprendere che le indennità qui in esame non inerivano alla sfera professionale o aziendale (per quanto l’istanza fosse da presentarsi alla gestione INPS di riferimento o alla propria Cassa di Previdenza), bensì alla sfera personale del singolo soggetto.

Per espressa previsione normativa, inoltre, le indennità cui sopra erano totalmente esentasse.

Questo richiamo alla norma istitutiva è utile a rammentare le ragioni per le quali non ci si deve in alcun modo preoccupare di dover indicare le summenzionate indennità in sede di modello Redditi 2023 anno di imposta 2022.

Infatti:

  • Non si tratta di proventi tassabili; le indennità dei 200 e dei 150 euro “bollette” non costituiscono reddito ai fini fiscali, né sono rilevanti ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ad assistenziali
  • Non si tratta di aiuti di Stato.

Quanto all’aspetto “aiuti di Stato” e conseguenti obblighi di compilazione del quadro RS, giova ricordare che l’indicazione si rende necessaria da parte dei soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Il prospetto, inoltre, deve essere anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Ebbene, come si è detto, tali indennità sono riferibili esclusivamente alla sfera “personale” del soggetto percettore, mentre le normative in materia di aiuti di stato sono riferibili agli aiuti concessi alle imprese e, talora, ai liberi professionisti. Ulteriormente non si tratta di aiuti fiscali, e tanto meno di aiuti fiscali automatici (ovvero quegli aiuti che vengono “calcolati” dal contribuente, quali ad esempio il credito di imposta POS, e che di conseguenza devono poi essere comunicati all’amministrazione finanziaria a conguaglio), né di aiuti di importo subordinato al reddito conseguito nell’esercizio in cui sono stati riconosciuti (ovvero il 2022, mentre in questo caso il riferimento era al reddito 2021).

In conclusione, le indennità bonus bollette dei 200 e dei 150 euro non comportano alcun obbligo di indicazione nel modello Redditi 2023 anno di imposta 2022, né per i lavoratori autonomi, né per i soci, come già accaduto in occasione dell’indennità “600 euro” in periodo Covid-19.
Parimenti, nessuna indicazione è dovuta da parte dei lavoratori dipendenti o dei pensionati, cui indennità del tutto similari erano state disposte dal citato decreto Aiuti.