Bonus edilizi, la delega F24 guida la compensazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Avevamo già affrontato la questione lo scorso 3 luglio 2023 ai fini della compensazione delle somme iscritte a ruolo (“Bonus edilizi, è lecita la compensazione dei crediti per il versamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali”), ora arriva l’ulteriore conferma da parte dell’Amministrazione finanziaria. Con le Risposte nn. 394 e 395 del 2023 l’Agenzia delle entrate ribadisce la possibilità di utilizzazione dei bonus edilizi per l’estinzione di debiti esposti nella sezione accise del modello F24.

Il caso, comune alle due risposte citate, è relativo ad un operatore attivo nel mercato del gioco lecito, autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in qualità di concessionario di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento. E’ sua intenzione acquistare crediti fiscali ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, da utilizzare in compensazione per il versamento del prelievo erariale unico (cosiddetto PREU), da effettuarsi mediante delega di pagamento F24.

Si colga che l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Il versamento unitario mediante delega F24 e la correlata compensazione, in particolare, sono ammessi per il pagamento di imposte e contributi, ma anche per il versamento delle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore.

Nel giustificare la possibilità di utilizzazione dei bonus edilizi per il versamento del PREU l’Amministrazione finanziaria richiama la Risposta n. 435 del 2022 con la quale fu affermato che quando la riscossione di una entrata avviene tramite la sezione “accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti ivi esposti possono comunque essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi da esporre nelle altre sezioni del modello F24. A tal proposito si vedano le risposte ad interpello n. 1 e n. 406, rispettivamente pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 7 gennaio 2020 e il 3 agosto 2022, in temi del tutto equiparabili.

Orbene, i bonus edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, acquisiti a seguito di sconto sul corrispettivo e cessione del credito, possono essere utilizzati per il versamento di tutte le imposte, contributi o debiti il cui pagamento possa avvenire tramite il modello F24, alla luce delle normative primarie o dei decreti ministeriali, come previsto dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997. Ferme restando le regole di compensazione di cui all’articolo 121, comma 3, del Decreto Legge n. 34 del 2020, che impongono la compensazione entro il termine del periodo d’imposta di riferimento del credito, se una somma può essere legittimamente versata con la delega F24, perché inclusa nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e perché tale possibilità è prevista dalla normativa primaria o da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter del citato comma 2, nel pagamento possono essere legittimamente computati tutti i bonus edilizi a disposizione del contribuente.

La compensazione, in particolare, potrà avvenire senza limiti, in quanto ai crediti d’imposta di cui si discute, per espressa disposizione normativa, non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del Decreto¬ Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Una considerazione in calce. Da tale interpretazione si arriva ad una seconda conclusione. Se i bonus edilizi possono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti legittimamente esposti nel modello F24, le somme dovute a seguito dell’adesione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione non possono essere compensati con i crediti d’imposta a disposizione del contribuente. In questo caso, infatti, è la normativa di settore ad escludere, non prevedendola espressamente, tale possibilità (Risposta n. 372 del 2023).