Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo 2023/132123 del 18 aprile 2023, sono state approvate le disposizioni di attuazione dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 in tema di fruizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni per gli interventi edilizi agevolati ai fini del Superbonus, del superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e del Sisma-bonus.
Al fine di favorire l’utilizzazione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 119 e 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020, nonché del Sisma-bonus ordinario, accumunati per essere soggetti a stringenti termini di utilizzo e ai termini di decadenza di cui al successivo articolo 121 del Decreto Rilancio (“I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”), con la predetta disposizione è stata prevista la possibilità di allungare il periodo di fruizione, oltre le quattro o cinque quote annuali ordinariamente previste.
In particolare, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, per i citati crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, e non ancora utilizzati, la compensazione potrà avvenire in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista dalla rispettiva disposizione normativa.
Orbene, secondo il provvedimento attuativo, con scelta irrevocabile, la quota residua di ciascuna rata annuale dei predetti crediti d’imposta presenti sulla piattaforma “Cessione Crediti”, non ancora utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, potrà essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
Discostandosi dal dato normativo, che ammette la trasformazione, indipendentemente dal periodo d’imposta di sostenimento della spesa, per tutti i crediti la cui comunicazione di prima cessione sia avvenuta entro il 31 marzo 2023, il provvedimento dispone che tale nuova ripartizione potrà essere effettuata: per la quota residua delle rate dei crediti riferiti agli anni 2022 e seguenti, per i crediti da Superbonus derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022; per la quota residua delle rate dei crediti riferiti agli anni 2023 e seguenti, per tutti i crediti precedentemente elencati, derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 per i Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023 per gli interventi di eliminazione barriere architettoniche e Sisma-bonus ordinario.
Ciascuna nuova rata potrà essere utilizzata in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre relativo al nuovo anno di riferimento. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento non potrà essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso. Inoltre, le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione non potranno essere cedute ad altri soggetti, ovvero ulteriormente ripartite.
Ai fini della nuova ripartizione il titolare del credito d’imposta deve comunicare all’Agenzia delle entrate la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. L’esercizio dell’opzione potrà riferirsi anche solo a una parte della rata del credito disponibile, con la possibilità di invio di successive comunicazioni aventi ad oggetto la restante parte della rata o gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Diversamente da quanto ipotizzabile, tutti i crediti residui saranno nuovamente ripartibili, senza alcuna preclusione.
Sotto il profilo operativo la comunicazione dovrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023. In linea con l’irreversibilità dell’opzione, la comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.