Dallo scorso 27 maggio 2022, è entrato pienamente in vigore l’obbligo di applicazione nei lavori edili di importo maggiore dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 43 bis dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022, introdotto dall’articolo 28-quater del decreto Sostegni ter ha introdotto infatti l’obbligo per le opere di importo complessivo superiore a 70.000 euro avviate dopo il 27 maggio 2022 di indicare nell’atto di affidamento dei lavori edili i contratti collettivi del settore edile applicato. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
In particolare, per l’accesso ai benefici fiscali in base alle nuove disposizioni occorre che:
- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto.
Qualora tale adempimento non venga rispettato il contribuente perderà definitivamente i benefici fiscali connessi alle opere eseguite.
Il comma 43-bis, in particolare, stabilisce che i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 comma 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”) “possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
L’onere di verificare il corretto espletamento di detto adempimento ricade sui soggetti chiamati al rilascio del rilascio del visto di conformità.
Si deve precisare però che, come chiarito anche dalla stessa agenzia delle entrate in seno alla mentovata circolare 19/E/2022, la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Soggetti esclusi dal nuovo adempimento – Il perimetro applicativo della nuova disposizione è stato meglio delineato dall’agenzia delle entrate nell’ultimo paragrafo della recente circolare n. 19/E testé citata.
In seno al documento di prassi in parola, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti.
La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
L’Agenzia giunge a tale conclusione in base alla definizione di datore di lavoro di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 81 del 2008, espressamente richiamata dalla norma che ha introdotto il nuovo adempimento.
Si ricorda infatti che il comma 43-bis dispone “secondo cui «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa…».