Bonus locazioni 2020: indicazione nel Modello Redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) ha introdotto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il riconosci¬mento di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta nella misura del 30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda. Per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.

Lo stesso articolo 28 fissa normativamente l’irrilevanza ai fini fiscali del menzionato credito d’imposta. Ciò non di meno, il medesimo dovrà correttamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi. La modalità di indicazione dello stesso non è però univoca ma è diversa a seconda del regime contabile e della natura del soggetto beneficiario.

Si può sin da subito precisare, comunque, che detto credito dovrà essere indicato in ogni caso in più quadri della dichiarazione.

Come indicare tale redito nelle dichiarazioni– Laddove il beneficiario sia un contribuente in contabilità ordinaria in particolare sarà necessario indicare il credito in parola sia nel quadro RF, sia nell’RU ed infine nell’RS.

Infatti, in primis risulterà necessario effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF, indicando il credito nel quadro RF al rigo RF55 “altre variazioni in diminuzione” con il codice 99 al fine di sterilizzare gli effetti ai fini fiscali della precedente imputazione a conto economico del medesimo.

A parere di chi scrive, per i contribuenti in contabilità semplificata, invece, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, è plausibile ritenere che il credito non debba trovare indicazione nel quadro RG.

Per entrambe le tipologie di contribuenti invece il credito maturato nel corso del 2020 dovrà essere indicato nel quadro RU compilando nello specifico il rigo RU1.

La compilazione è a carico del solo beneficiario (locatario e conduttore) e il quadro deve essere compilato anche in caso di cessione del credito. La compilazione dovrà avvenire nel modo seguente:

  • nel rigo RU1, colonna 1, dovrà essere riportato il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice nel caso del credito d’imposta locazioni sarà “H8”.
  • Al rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1 ovvero nel caso di specie il codice tributo “6920”.
  • Nel rigo RU12, colonna 2, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.
  • Il rigo RU7 colonne 4 e/o 5, dovrà invece essere compilato nel caso il credito maturato anziché essere utilizzato in compensazione in F24 sia stato utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte dovute. Lo stesso dovrà essere riportato anche in RN35, in particolare la somma degli importi riportati nelle colonne 4 e 5 deve coincidere con l’importo riportato nel rigo RN35.

È doveroso puntualizzare che la compilazione del quadro RU risulta necessaria anche nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito maturato ai sensi dell’art. 122 del Dl 34/2020.

Il credito, inoltre, dovrà essere indicato in dichiarazione in qualità di aiuto di stato nel quadro RS.

Il tax credit locazioni, infatti, è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS e in particolare il rigo RS401 indicando nel medesimo alla colonna 1 il codice aiuto “60”.

Devono inoltre essere compilate la colonna 12 relativa alla forma giuridica dell’impresa, la colonna 13 riguardante la dimensione dell’impresa, la colonna 14 relativa al codice Ateco, la colonna 15 riguardante il settore, nella colonna 17 e 29 l’importo dell’aiuto spettante e nella colonna 26 dovrà riportarsi il codice “20”.

Esempi pratici – Si ipotizzi un contribuente che abbia maturato un Credito di imposta del periodo pari a 5.000,00 € e lo abbia interamente utilizzato in compensazione (codice tributo “6920”) l’indicazione nel quadro RU sarà la seguente: