Entro il 30 novembre 2022 tutti i contribuenti che hanno usufruito dei cd. “aiuti ombrello”, ovvero degli aiuti di Stato riconosciuti in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 analiticamente indicati all’articolo 1 del cd. decreto Sostegni, D.L. 41/2021, sono chiamati a trasmettere telematicamente autocertificazione in ordine al rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti stessi, per le sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.
Il presupposto per la presentazione dell’autodichiarazione è l’aver goduto di uno o più aiuti “ombrello”. Non basta una qualsiasi agevolazione concessa in ragione del Covid-19: è essenziale che si tratti di aiuti elencati all’articolo 1 del già citato D.L. 41/2021. Tradotto in termini più prosaici, è necessario che sia presente almeno uno degli aiuti indicati nella sezione I del quadro A allegato all’autocertificazione.
Per approcciare correttamente l’adempimento è altresì necessario tenere in giusta considerazione le novità introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022, in forza del quale gli operatori economici che hanno ricevuto esclusivamente aiuti nel rispetto delle soglie di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework, senza fare mai ricorso alle maggiori soglie di cui alla sezione 3.12, possono presentare una autodichiarazione semplificata – previa barratura della casella di nuova introduzione “ES”, presente nell’autocertificazione relativa alla Sezione 3.1 – senza compilare il quadro A, con l’unica eccezione degli aiuti IMU.
Detto questo, occorre ricordare che laddove l’autocertificazione sia dovuta in forma estesa (al ricorrere del caso di superamento dei limiti nell’ambito della sezione 3.1, o in caso di ricorso alla sezione 3.12 del T.F.), oppure, anche ricorrendo il caso di esonero, si intenda compilare ugualmente il quadro A (poiché, ad esempio, si intendono fornire i dati utili all’iscrizione nel RNA degli aiuti conseguiti nell’anno di imposta 2021), allora è altresì dovuta l’indicazione – nella sezione II del quadro A – della presenza di “Altri aiuti”, ovvero di ulteriori misure di sostegno conseguenti alla pandemia da Covid-19, a condizione che le stesse siano state riconosciute nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite in sede di accordo quadro europeo, il cd. Temporary Framework. Tali “Altri aiuti”, peraltro, per quanto non siano da indicarsi analiticamente in sede di autodichiarazione, sono da tenere in considerazione al fine della verifica del rispetto delle soglie massime di aiuto ottenibili.
Qualche giorno fa abbiamo trattato la modalità di compilazione dell’autocertificazione e più precisamente del quadro A, con riferimento alle agevolazioni concesse in materia di assunzioni, elencando quelle che rilevano in sede di compilazione della cd. “autodichiarazione aiuti Covid-19” quali “Altri aiuti” (si veda “Assunzioni agevolate e comunicazione Aiuti di Stato Covid-19” del 21 ottobre 2022). Con questo contributo ci occupiamo, invece, della cassa integrazione con causale Covid-19.
Come sempre occorre comprendere se la misura che si sta esaminando rientra o meno nel perimetro del T.F., e a tal fine due sono le strade percorribili.
La prima, certamente più precisa, richiede di risalire alla fonte normativa, al fine di verificare se una determinata agevolazione sia stata concessa subordinatamente al T.F., oppure no. In caso affermativo, l’aiuto dovrà essere indicato mediante barratura della sezione II del quadro A.
Un’altra metodologia consiste nella possibilità (ed opportunità) di consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al link RNA Trasparenza Aiuti. Occorre infatti ricordare che le agevolazioni qui in esame sono iscritte nel registro a cura del soggetto concedente, e di conseguenza, se riconosciute, dovrebbero già essere presenti nel registro, con specifica della sezione del T.F. cui si riferiscono. Se si riscontra sezione 3.1 o 3.12, nuovamente dovrà essere barrata la sezione II del quadro A, e l’ammontare dell’aiuto essere considerato al fine della verifica del rispetto delle soglie.
Nessun problema, invece, per quanto riguarda il quadro RS, posto che, come si è detto, l’iscrizione dell’agevolazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato avviene a cura del soggetto concedente.
Esaminata la questione e verificata sia la fonte normativa, sia il Registro degli aiuti di Stato, è possibile affermare che il complesso intreccio di ammortizzatori sociali Covid-19, utilizzati per contrastare gli effetti della crisi pandemica sul lavoro, non sono interessati dal Temporary Framework:
- alla copertura degli oneri previsti dagli ammortizzatori introdotti dal decreto-legge n.18/2020, si è provveduto mediante emissione di titoli di Stato;
- alla copertura degli oneri previsti dagli ammortizzatori introdotti dal decreto-legge n. 34/2020, si è provveduto mediante autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica;
- alla copertura degli oneri previsti dagli ammortizzatori introdotti dal decreto-legge n. 104/2020, si è provveduto mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. (Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 è istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.573,2 milioni di euro);
- alla copertura degli oneri previsti dagli ammortizzatori introdotti dal decreto-legge n. 137/2020, si è provveduto mediante conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell’esercizio successivo;
- alla copertura degli oneri previsti dagli ammortizzatori introdotti dalla legge di Bilancio 2021, n. 178/2020 si è provveduto mediante risorse previste per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- alla copertura degli oneri previsti dagli ammortizzatori introdotti dal decreto-legge n. 41/2021, si è provveduto mediante ricorso all’indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Differentemente, gli esoneri alternativi alla cassa integrazione, concessi in favore dei datori di lavoro che non hanno fruito dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, concessi ai sensi del TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, rientrano nella comunicazione Aiuti di Stato.