Risolti i dubbi inerenti la correzione degli errori formali e sostanziali, le cui soluzioni, molte ma non tutte, sono state elencate nella Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, con l’approssimarsi dei termini previsti dall’articolo 10-bis del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, in tema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici, emergono nuovi dubbi, non affrontati nella predetta circolare, rispetto all’effettiva portata della disposizione normativa.
A causa dei termini differiti, fino ad oggi l’articolo 10-bis del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 non ha guadagnato l’attenzione che meritava. A decorrere dal 1° gennaio 2023, ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui agli articolo 119 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata ad imprese in possesso, sin dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA prevista ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Solo per il primo semestre del nuovo anno l’occorrente qualificazione può essere temporaneamente sostituita dall’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al suo rilascio, dandone atto nel contratto di appalto o subappalto, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023 per consentire il riconoscimento delle spese sostenute successivamente a tale data. Esclusi in radice dalle predette disposizioni i contratti relativi ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, nonché i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, sempre anteriore alla data del 21 maggio 2022.
I problemi della norma sono connessi alla particolare tecnica legislativa utilizzata. Nell’affermare la necessità della qualificazione SOA, il Legislatore si limita a prevederne l’occorrenza, alla stregua di un requisito meramente soggettivo, senza tuttavia rimandare in pieno alle regole che disciplinano il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ai suoi regolamenti attuativi, né, soprattutto, ai criteri di selezione delle imprese di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In questo senso, infatti, la qualificazione SOA è funzionale alla dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara di cui al predetto articolo 83, comma 1, lettere b) e c). Lampante, inoltre, il mancato riferimento all’istituto dell’avvalimento di cui al successivo articolo 89, vero asse portante del sistema di qualificazione, mediante il quale nell’ambito dei lavori pubblici l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, non avendole in proprio, può beneficiare della capienza della qualificazione SOA dell’impresa ausiliaria.
Alla luce delle argomentazioni illustrate emerge il serio dubbio che la volontà del Legislatore abbia una portata di gran lunga inferiore rispetto alle preoccupazioni degli operatori del settore. In questo senso il rinvio superficiale alla qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei lavori pubblici sembra assumere un significato ben preciso, ovvero che la dotazione della qualificazione SOA costituisca un requisito meramente soggettivo, al verificarsi del quale è possibile procedere al riconoscimento della detrazione senza indagare la capienza della SOA, la categoria e la fascia di appartenenza. L’assenza di qualsivoglia riferimento agli articoli 83 e 89 del codice dei lavori pubblici, struttura normativa che giustifica l’esistenza stessa della qualificazione in commento, potrebbe risultare decisiva nel semplificare una disposizione che rischia di escludere dagli interventi agevolati la quasi totalità delle imprese del settore.