Superbonus e cessione del credito fuori dai radar dell’Amministrazione Finanziaria, almeno alla luce della Circolare n. 21/E del 2022. L’atto di indirizzo operativo e le linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale ignora, nonostante gli illeciti perpetrati nel corso del 2021, i benefici fiscali di cui all’articolo 119 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34. Per ora l’attività anti-frode si limita alle misure di contrasto introdotte con l’articolo 122-bis del Decreto Rilancio.
Nemmeno la circolare in commento ha svelato modalità e procedure dei controlli che, nel prossimo futuro, riguarderanno le cessioni del credito in materia di recupero edilizio, soprattutto con riferimento ai casi in cui il credito contestato sia stato oggetto di plurime cessioni. Fino ad oggi, infatti, escludendo la sola Circolare 24/E del 2020, la prima in materia di Superbonus, l’Amministrazione Finanziaria si è rivelata impenetrabile ad ogni istanza dei contribuenti sull’argomento. Un silenzio rotto, solo in parte, in materia di errori formali, ma in maniera non soddisfacente.
Con riferimento alla gestione dei crediti d’imposta la Circolare 21/E del 2022 si concentra sui crediti d’imposta collegati all’emergenza epidemiologica e a quelli, più recenti, connessi agli effetti economici e umanitari della guerra in Ucraina. Sul tema l’unico aspetto degno di nota, ma strettamente correlato ai contributi a fondo perduto, è relativo alla gestione delle istanze di autotutela e all’introduzione all’interno della procedura informatica di una nuova funzionalità, denominata “Esiti contabili-Rimborsi”, nella quale verranno evidenziate, ai fini dell’erogazione del relativo contributo, le autotutele che avranno avuto esito positivo.
Tornando al tema dei controlli sulle cessioni del credito la principale questione aperta attiene alla definizione delle responsabilità dei fornitori e dei soggetti che si pongono quali cessionari, benché secondo la norma rispondano solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura superiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Secondo la prima posizione dell’Amministrazione Finanziaria (paragrafo 9 della Circolare n. 24/E del 2020), del tutto condivisibile e in linea con il testo normativo, salvi i casi di accertato concorso in violazione ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ove il recupero dell’importo della detrazione è effettuato anche nei confronti del soggetto obbligato in solido, qualora fosse accertato il mancato soddisfacimento, anche parziale, dei requisiti che avrebbero dato diritto alla detrazione d’imposta, questa, senza altre considerazioni, sarebbe stata recuperata nei confronti del solo soggetto che ha esercitato l’opzione. Successivamente, tuttavia, per la verità inaspettatamente, con la Circolare n. 16 del 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema affermando che il presidio preventivo di cui all’articolo 122-bis del Decreto Rilancio non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni, in primis i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito a fronte del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. Fattispecie non certo coincidente con quella, ben più grave, del concorso in violazione.
In tema di controlli, e ancor prima di ravvedimento operoso, è necessario pertanto comprendere cosa accada qualora sia rilevato che il credito oggetto di plurime cessioni non sia più spettante. In particolare se il ravvedimento operoso debba interessare il solo beneficiario o estendersi, e se sì con quale graduazione, ai successivi cessionari. Solo recentemente, nel caso della commissione di errori che incidano sull’entità del bonus, l’Agenzia delle Entrate ha affermato pubblicamente che, “presumibilmente”, debba essere il solo beneficiario a rispondere del maltolto, al fine di evitare di mettere in discussione l’intera circolazione del credito, costituita dalla concatenazione delle successive cessioni.
Una risposta non soddisfacente. Manca una chiara presa di posizione, l’unica sostenibile, che riaffermi l’assoluta estraneità del cessionario nei casi in cui non sia preventivamente accertato il suo concorso in violazione, il cui onere della prova è evidentemente a carico dell’Amministrazione Finanziaria.
Nel frattempo, sempre in tema di Superbonus, nel corso dell’iter di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 è stata prevista la proroga del periodo di vigenza delle agevolazioni per l’acquisto delle case antisismiche. Con un emendamento approvato in Commissioni prima e settima riunite al Senato della Repubblica, il termine originario del 30 giugno 2022 è stato differito al 31 dicembre 2022, ma ad una serie di condizioni. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, nonché versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura, abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione del lavori strutturali, il collaudo degli stessi, l’attestazione del collaudatore statico il quale asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico dichiarata all’inizio dei lavori, e che l’immobile sia accatastato quantomeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato successivamente al 30 giugno 2022, ma entro il 31 dicembre 2022. Si apre, pertanto, una nuova corsa agli adempimenti nel tentativo di realizzare tutte le condizioni imposte dall’ultima proroga.