Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe, attualmente in corso presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato della Repubblica, è stato approvato l’emendamento che differisce il termine di trasmissione della comunicazione rilevante per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.
Si profila, per il secondo anno consecutivo, la proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Sul punto, infatti, è opportuno ricordare che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 consentì l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022. Con la stessa disposizione, inoltre, fu differito al 15 novembre 2022 il termine di trasmissione per soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, ovvero per quei soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Si colga che in via ordinaria, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, la predetta comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ovvero, nel caso delle rate non fruite delle spese sostenute negli esercizi precedenti, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Con riferimento al Superbonus, secondo la normativa oggi vigente, entro il 16 marzo 2023 dovranno essere cedute le rate corrispondenti ai 3/5 della detrazione maturata nel 2020 e i 4/5 della detrazione maturata nel 2021. Con particolare riferimento alla comunicazione avente ad oggetto le rate residue, inoltre, la cessione deve necessariamente riguardare le complessive quote non ancora detratte nella dichiarazione dei redditi, non potendo il beneficiario cedere distintamente le singole annualità come accade, invece, per il primo cessionario del credito, libero di disporre delle singole annualità, anche separatamente e senza alcun ordine cronologico.
Con l’approvazione dell’emendamento in commento cambia il calendario delle comunicazioni. Compatibilmente ai termini imposti dalla dichiarazione precompilata, cavallo di battaglia dell’Amministrazione finanziaria, la proposta emendativa approvata in Commissione, per le spese sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite riferite alle spese del 2020 e 2021, proroga il termine di comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e la cessione del credito al 31 marzo 2023.
Lo stesso emendamento, inoltre, proroga, sempre al 31 marzo 2023, il termine di trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, adempimento a cura degli amministratori di condominio.
Viene ascoltato, anche solo in parte, il grido di allarme di contribuenti e imprese, ancora impantanate in un mercato del credito sostanzialmente bloccato. Una notizia sicuramente positiva per i professionisti chiamati all’apposizione del visto di conformità, che avranno quindici giorni in più per adempiere alle proprie funzioni.
Il termine di trasmissione della comunicazione è previsto a pena di decadenza, salvo limitate eccezioni. Con la Circolare n. 33/E del 2022 l’Amministrazione Finanziaria ha avallato l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis alle omissioni formali strettamente connesse alla comunicazione di esercizio dell’opzione. In particolare l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito trasmettere la Comunicazione successivamente ai termini previsti dal provvedimento attuativo, ma entro il termine di trasmissione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
Affinché sia possibile beneficiare della remissione in bonis, infatti, non solo è necessario versare la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, senza possibilità di compensazione e ravvedimento operoso, e provvedere alle regolarizzazione per tempo, ovvero prima che la violazione sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. È necessario che al 16 marzo sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento e che i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (tale volontà deve risultare da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione medesima).
La remissione in bonis, pertanto, non costituisce un jolly da giocare in caso di ritardo. Applicata alla cessione del credito e sconto sul corrispettivo, la sua valenza è strettamente limitata all’omissione formale, dovendosi intendere per tale l’intempestivo adempimento in presenza di tutti i requisiti sostanziali, da verificarsi alla data del 16 marzo. Tale possibilità, infatti, è stata strutturata in modo tale da sanare solo quei comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento.