L’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 33/E/2022 pubblicata lo scorso 6 ottobre ha previsto, anche ai fini delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi, la possibilità di fruire della c.d. remissione in bonis.
La Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura come noto deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della Comunicazione, a pena di decadenza, entro il 29 aprile 2022.
La scadenza in commento esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 è stata invece postergata al prossimo 17 ottobre.
Ebbene, in base a quanto espressamente statuito in seno alla citata Circolare 33/E/2022, in presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini. Nel predetto documento di prassi è chiarito infatti che è possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, secondo cui la «fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
- a. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista.
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
Ciò implica, in particolare, che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
In altri termini il mancato invio della comunicazione entro lo scorso 29 aprile e per i soggetti IRES e titolari di partita Iva entro il termine del 17 ottobre, potrà essere “sanato” mediante la c.d. remissione in bonis mediante l’invio del modello entro e non oltre il prossimo 30 novembre.
Indispensabile versare la sanzione – Per usufruire della remissione in bonis, è necessario versare una sanzione il cui importo è pari alla misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997. La sanzione dovuta è quindi pari a 250 euro.
Detta sanzione:
- deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
- non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
Nella circolare 33/E/2022 l’Agenzia delle Entrate precisa che le ulteriori istruzioni per l’effettuazione del versamento della suddetta sanzione tramite modello F24 saranno fornite con una successiva risoluzione.
Si ricorda che per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 17 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 18 ottobre e il 30 novembre 2022.
Remissione in bonis anche in caso di annullamento dell’accettazione del credito – La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.