In tema di Superbonus i documenti dell’Agenzia delle Entrate sono tutt’altro che un atto banale. In un contesto fortemente influenzato dalla prassi, dove ha assunto a tutti gli effetti una funzione normativa, con la Circolare n. 33/E del 2022 l’Amministrazione Finanziaria, fra luci e ombre, fornisce per l’ennesima volta i propri chiarimenti.
Partiamo dalle buone notizie. Nonostante siano passati oltre due anni dall’evidenza delle prime problematiche, l’Agenzia delle Entrate apre ufficialmente il canale (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it) finalizzato alla risoluzione degli errori formali e di tutte quelle problematiche che non incidono sulla spettanza del credito. A partire dagli errori di compilazione della comunicazione per i quali sarà possibile, oltre il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, correggere gli errori formali che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante. In questo senso il riferimento è, fra gli altri, all’errata indicazione dei dati catastali e al corretto stato avanzamento lavori. Ogniqualvolta, nonostante gli errori formali commessi, sussistano tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione verrà considerata valida, ma il cedente dovrà segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa, al predetto indirizzo di posta elettronica certificata.
Entrando nel merito, con particolare riferimento agli stati di avanzamento dei lavori, la mancata indicazione del valore “1” nella comunicazione del primo SAL potrà essere ovviata omettendo di indicare l’indicazione nelle comunicazioni relative ai SAL successivi, evitando in questo modo il conseguente errore bloccante. Anche in questo caso sarà necessario informare l’Amministrazione Finanziaria della svista. Di pari qualora in una comunicazione l’ammontare del credito ceduto risulti inferiore a quello correttamente determinato, il contribuente, segnalando l’errore alla casella di posta elettronica certificata, potrà inviare una seconda comunicazione, che riporti gli stessi dati della precedente, finalizzata al trasferimento del credito residuo.
In caso di errori sostanziali, invece, sarà consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’atto di accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario. Mediante tale richiesta, che dovrà avvenire su impulso degli interessati mediante istanza, appositamente istituita, sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente da inviare al predetto indirizzo di posta elettronica certificata, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, evitando così una duplicazione del credito sul cassetto fiscale del cessionario. Tale possibilità, questa la novità assoluta, potrà avvenire anche dopo il termine annuale previsto per la trasmissione, ovvero il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, accedendo ai benefici della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
Quest’ultima, probabilmente, è la sezione della Circolare che fa più scalpore. Inaspettatamente l’Agenzia delle Entrate, a condizione che sussistano tutti i requisiti sostanziali, l’opzione, almeno fra le parti, sia stata effettivamente esercita entro il termine previsto per l’invio, non siano già state poste in essere attività di controllo e sia stata versata la sanzione amministrativa di 250 euro, apre alla possibilità di invio tardivo della comunicazione, oltre il termine ordinario, ma a patto che avvenga entro il termine di trasmissione della prima dichiarazione dei redditi successiva (per le spese 2021 entro il 30 novembre 2022). Tale possibilità sarà accessibile anche a coloro che abbiano attivato la procedura di annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.
Arriviamo alle ombre. Con riferimento alla responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, l’Amministrazione Finanziaria mantiene le proprie posizioni. Nonostante confini la colpa grave, tanto discussa, agli stati di imperizia o negligenza indiscutibili che definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi, sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione giuridica, tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari, persegue, ai fini della individuazione della colpa grave, la strada tortuosa della diligenza. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, “la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)”.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto nella Circolare manca un chiaro riferimento al ruolo centrale che l’asseverazione, attestazioni e il visto di conformità avrebbero dovuto avere nella valutazione della responsabilità solidale. L’Agenzia delle Entrate, al contrario, preso atto delle limitazioni introdotte in sede di conversione del Decreto Aiuti-bis, si affida nuovamente alla rilevanza probatoria degli indici di cui alla Circolare n. 23/E del 2022. Rispetto al blocco delle cessioni nulla, di conseguenza, è effettivamente cambiato e nulla, nostro malgrado, cambierà.