L’ultima settimana a disposizione per l’invio delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relative alle spese sostenute nel 2022 si è aperta senza particolari novità, in uno stato di aspettativa snervante. Tutti gli operatori del settore erano in attesa di conoscere l’esito dell’ultima votazione, in Commissione Finanze della Camera dei Deputati, delle proposte emendative al disegno di Legge di conversione del Decreto Legge n. 11 del 2023.
Dall’ultima riformulazione degli emendamenti sottoposti al vaglio della Commissione Finanze emergono alcune novità, ma al di sotto delle aspettative. In luogo dell’intervento finalizzato ad ampliare le possibilità di applicazione dell’istituto della remissione in bonis, senza limiti, arriva un salvacondotto esclusivamente nei casi in cui la cessione avvenga a favore di banche e intermediari finanziari.
Secondo la formulazione dell’emendamento la comunicazione di esercizio dell’opzione potrà essere effettuata entro il 30 novembre 2023 qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 e la cessione sia eseguita a favore: di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385; di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In tutti gli altri casi, per come le conosciamo oggi, varranno le regole di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
Scartate tutte le altre ipotesi di proroga indifferenziata, risulta pertanto necessario riepilogare quando la remissione in bonis potrà applicarsi e quando sarà esclusa.
Il 31 marzo 2023 scade il termine entro il quale deve essere inviata all’Amministrazione finanziaria la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio relative alle spese sostenute nel 2022, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (al netto delle rate detratte nel 2021 e 2022) e nel 2021 (al netto della rata fruita nel 2022). In sede di conversione del Decreto Legge n. 198 del 2022, infatti, è stata disposta la proroga del termine ordinariamente fissato al 16 marzo di ogni anno.
Tuttavia, nonostante sia trascorso quasi un mese dall’entrata in vigore della Legge n. 24 febbraio 2023, n. 14, il software di compilazione “CIR20”, ancora fermo alla versione 1.4.0 del 16/01/2023, non consente più la gestione delle Comunicazioni aventi ad oggetto le spese sostenute nel 2022. Manca, in particolare, l’aggiornamento che consenta al programma informatico di considerare tempestive le comunicazioni inviate dopo l’originaria scadenza del 16 marzo 2023, ma entro il nuovo termine fissato dal Decreto Milleproroghe. A subire gli effetti di tale dimenticanza sono gli amministratori di condominio e, ove non vi è l’obbligo di nominarlo, i condòmini delegati. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, infatti, non è possibile utilizzare l’applicativo presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate che, a differenza del software, risulta aggiornato.
Pur considerando il disagio che tale mancanza ha ingenerato nella gestione delle pratiche, è necessario evidenziare come nel caso descritto, in presenza di tutti i requisiti sostanziali e in possesso di un accordo di trasferimento preesistente al 31 marzo 2023, sarà possibile usufruire dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012, con invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 novembre 2023. In questo caso l’unico effetto negativo sarà il sostenimento della sanzione minima edittale di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, prevista per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione.
Discorso del tutto differente per la formalizzazione del contratto di cessione dell’energia non auto-consumata al GSE necessaria per la cessione del credito relativa agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e dei correlati sistemi di accumulo integrati. Alla luce di una formulazione normativa infelice, siamo ancora fermi al contenuto dello Risposta n. 57 del 2022, poi ripresa nella Circolare n. 23/E del 2022, con la quale l’Amministrazione finanziaria, in considerazione del particolare iter procedimentale, ritenne che, per fruire del Superbonus, anche nelle more del perfezionamento del contratto di cessione dei servizi energetici, fosse indispensabile, quantomeno, la comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.
In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, il rispetto del termine di scadenza dell’agevolazione, corrispondente al periodo di vigenza previsto per il tipo di intervento eseguito, è un requisito riferito al sostenimento della spesa e non anche a tutti gli altri adempimenti, comunicazione di esercizio dell’opzione inclusa, per i quali sono previsti termini specifici (Risposta della Direzione Regionale del Veneto Interpello n. 907-1110/2022).
In questo secondo caso, essendo carente un requisito sostanziale, ovvero l’accettazione da parte del GSE, l’istituto della remissione in bonis, finalizzato alla regolarizzazione delle sole omissioni di adempimenti formali previsti a pena di decadenza, non può essere applicato, almeno non secondo la formulazione vigente del citato articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012.