Cessione rate residue: riflessi in dichiarazione dei redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Nella dichiarazione Redditi 2022 relativa al periodo d’imposta 2021, per la prima volta a seguito dell’introduzione della cessione del credito, l’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi delle detrazioni edilizie trasferibili ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio potrebbe concretamente interrompersi. Come già accadeva in passato nelle diverse ipotesi di trasferimento della detrazione per cessione, donazione o successione, per le spese sostenute nel 2020 è necessario verificare la corretta prosecuzione del piano di recupero pluriennale.

Questo il caso del contribuente che abbia sostenuto nel 2020 spese per interventi di recupero edilizio di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020, evidenziando la prima quota di detrazione nella dichiarazione Redditi 2021 relativa al periodo d’imposta 2020, e successivamente ceduto le rate residue di detrazione non fruite. Si ipotizzi la fattispecie del bonus casa di cui all’articolo 16-bis del TUIR il cui recupero avviene in 10 quote annuali di pari importo. Nel modello Unico 2021 relativo al 2020 il contribuente ha recuperato un decimo della detrazione complessivamente spettante e, immediatamente dopo, ha ceduto i 9/10 della detrazione ad un istituto di credito.

Sul punto si colga che l’opzione per la cessione del credito d’imposta può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, indipendentemente dalla natura e dal soggetto beneficiario. In questo caso la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Questo significa, tornando all’esempio proposto, che la cessione dei 9/10 della detrazione spettante su spese sostenute nel 2020 era possibile entro il 16 marzo 2022, termine successivamente esteso dall’articolo 29-ter del Decreto Legge n. 17 del 2022 al 29 aprile 2022 e, limitatamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e ai titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, al 15 ottobre 2022. Il riferimento, in altri termini, è all’anno in cui deve essere inviata la dichiarazione dei redditi relativa alla prima quota non ancora utilizzata che si intende cedere.

Orbene, quella di riportare di anno in anno la detrazione spettante fino all’esaurimento del piano di recupero potrebbe rivelarsi una cattiva abitudine. Come precedentemente evidenziato, infatti, è nella libera disponibilità del contribuente l’opzione della cessione del credito relativo alle rate residue di detrazione, facoltà esercitabile in qualsiasi momento nel corso del periodo di recupero. Sarà pertanto necessario verificare, eventualmente facendosi rilasciare una dichiarazione in tal senso da parte del contribuente, che la detrazione originariamente iscritta nella dichiarazione relativa all’anno di sostenimento della spesa non sia stata successivamente ceduta a terzi ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34 del 2020. Attività di controllo che per i soggetti IRES e i titolari di Partita Iva, come precedentemente indicato, dovrà essere eseguita al 15 ottobre 2022, termine ultimo, solo per costoro, per trasmettere la comunicazione.

Le istruzioni ministeriali sul punto, a rigor del vero, nulla espongono e si limitano a evidenziare che le spese sostenute nel 2021, già indicate nella comunicazione avente ad oggetto l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo, non debbano essere indicate nuovamente nella sezione del quadro RP ad esse dedicata. In particolare nulla viene riferito in merito alle conseguenze che la cessione delle rate residue determina sul modello dichiarativo. Pur tuttavia, al verificarsi di tale ipotesi, accertato l’esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito delle rate residue, il contribuente, per evitare una duplicazione di benefici, dovrà limitarsi ad elidere la quota di detrazione oggetto di trasferimento a terzi.

Si ripete, in altri termini, quanto già avviene per il trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi di recupero edilizio. In linea di principio, infatti, la variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare. Aspetti per i quali si rinvia alla trattazione della Circolare n. 7/E del 2021, esaustiva sul punto.