CFP Ristori Quater per gli agenti, mediatori ed intermediari del commercio nel quadro RS

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Come noto, nel rigo RS401 di Redditi devono essere indicati gli «aiuti Covid» per i quali la norma istitutiva prevede la natura di aiuto di Stato (Temporary Framework – «Limiti e condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19/03/2020 C(2020) 1863 final – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economica nell’attuale emergenza del Covid-19»).

Tra questi, i vari contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, per i quali sono previste specifiche regole di compilazione: a ciascun contributo a fondo perduto corrisponde uno specifico codice aiuto e non occorre dare evidenza dell’importo (posto che lo stesso verrà recuperato dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta delle informazioni che già possiede).

I codici di aiuto previsti sono:

  • 20 – CFP RILANCIO (ART. 25 D.L. 34/2020)
  • 22 – CFP CENTRI STORICI (ART. 59 DL 104/2020)
  • 23 – CFP DL RISTORI (ART. 1 D.L. 137/2020)
  • 27 – CFP DL RISTORI ZONE ROSSE (ART. 2 DL 149/2020 ora ART. 1-BIS D.L. 137/2020)
  • 28 – CFP DL NATALE RISTORAZIONE (ART. 2 D.L. 172/2020).

Nella compilazione del quadro RS, rigo 401, occorre indicare esclusivamente:

  • Campo 1 – codice aiuto come da elencazione precedente
  • Campo 12 – forma giuridica
  • Campo 13 – dimensione impresa

(se si compilano più righi RS401 i campi 12 e 13 si compilano solo la prima volta)

  • Campo 14 – codice ATECO (prestando attenzione, se si tratta di “Ristori” automatici, che tale codice sia coerente con il codice ATECO in forza del quale il contributo è stato riconosciuto)
  • Campo 15 – settore (indicando sempre 1)
  • Campo 20 – tipologia costi (indicando sempre 20).

Le “stranezze” di compilazione del quadro Aiuti di Stato con riferimento ai contributi a fondo perduto non si limitano al fatto che non deve essere indicato l’importo, ma derivano anche da una curiosa discrasia tra le codifiche previste – cui corrispondono altrettante norme – e il dettato delle norme stesse.

Infatti, come abbiamo avuto modo di evidenziare più volte in precedenza, se per i codici di aiuto 20, 22 e 28 il riferimento normativo è puntuale, così non è per i codici 23 e 27, poiché il codice 23 si riferisce al cd. “decreto Ristori” D.L. 137/2020, mentre il codice 27 si riferisce al cd. “decreto Ristori-bis” D.L. 149/2020… peccato che il D.L. 149/2020 – che aveva previsto il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto subordinati alla circostanza che il contribuente esercitasse determinate attività soggette a restrizioni in zona rossa o arancione – sia stato poi abrogato; ciò non in quanto “cancellato” dal panorama normativo, bensì in quando fuso nel decreto Ristori D.L. 137/2020.

La “fusione” tra decreti, accorpati in un’unica normativa, non ha interessato solo il decreto Ristori ed il decreto Ristori bis, bensì anche il cd. Ristori ter (che altro non aveva fatto se non porre una correzione ad una dimenticanza avvenuta in sede di emanazione del Ristori), ed anche del cd. Ristori quater, ovvero il D.L. 157/2020.

Riassumendo, a fronte di quattro decreti, che in via definitiva sono diventati uno (ovvero il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), ci si ritrova nel quadro aiuti di Stato con soli due codici di aiuto a disposizione.

Da qui, i dubbi di compilazione in ordine al CFP previsto dall’articolo 6 di quello che era il decreto Ristori-quater, D.L. 157/2020, anch’esso confluito nel decreto Ristori originario, e per il quale non è previsto (a differenza del Ristori bis) una separata codifica.

L’articolo 6 del DL 157/2020, ricordiamo, aveva previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di un’ampia schiera di contribuenti che in prima battuta non era stata presa in considerazione, ovvero tutti coloro aventi codice ATECO rientrante nell’allegato 1 al decreto stesso, e che possiamo brevemente identificare con gli agenti di commercio, i procacciatori d’affari ed i mediatori.

Per comprendere come “incasellare” questo CFP nel quadro aiuti di Stato giova leggere il dettato testuale dell’articolo 6 del D.L. 157/2020, che recita: «Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano ancheai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del presente decreto»; attualmente la norma si ritrova nell’articolo 1-ter del D.L. 137/2020 post conversione, e l’allegato cui fare riferimento è il nr. 4.

Per come è espressa la norma, si può tentare di interpretare la classificazione prevista nel quadro aiuti di Stato come segue: con il Ristori-bis era stato introdotto un contributo a fondo perduto “nuovo”, diverso da quello previsto dal Ristori, in quanto non concesso su base nazionale bensì vincolato alle zone rosse ed arancioni (oltre che a specifici codici ATECO). Diversamente, il Ristori-quater, ovvero quello che interessa gli agenti, aveva semplicemente ampliato di codici ATECO previsti dal Ristori, prevedendo quindi anche per gli agenti e similari il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in base al codice ATECO, indipendentemente dal domicilio o dalla sede aziendale.

In conclusione, attenendosi pertanto al testo normativo, e dovendo “incastrare” il contributo previsto dal Ristori-quater nella codifica prevista per gli aiuti di Stato in Redditi, si ritiene che il codice più corretto da utilizzare sia il nr. 23 – CFP DL RISTORI (ART. 1 D.L. 137/2020), cui espressamente rimandava l’articolo 6 del Ristori-quater originario.