Il termine per la trasmissione telematica delle domande di ammissione ai contributi a fondo perduto wedding, intrattenimento e HO.RE.CA è stabilito entro il 23 giugno 2022, così come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 197396/2022 del 8 giugno 2022, che ha definito modalità e termini di presentazione delle istanze. Ancora una volta, a rendere particolarmente complesso l’espletamento della pratica è la modalità con la quale è stata predisposta la modulistica, apparentemente semplificata, ma in realtà fortemente complicata dall’introduzione di una nuova informazione obbligatoria in autocertificazione: l’ammontare residuo di aiuti fruibili ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework.
Il modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1- ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 consta di due pagine, fitte di informazioni da fornire.
Innanzi tutto, occorre attestare il possesso di tutte le “qualità” che consentono di accedere al contributo (anzi, ai contributi, visto che ciascun settore wedding, intrattenimento e HO.RE.CA. sono da considerarsi separatamente, per quanto la modulistica, così come la norma che ha previsto i contributi, sia unica).
Degli aspetti relativi ai requisiti di accesso ci siamo già occupati più volte in precedenza; in questa sede, pertanto, ci concentreremo sugli aspetti relativi all’autocertificazione da rendere per attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti che, come si è detto in premessa, presenta un’importante (e molto fastidiosa) novità, non richiedendo più di “crocettare” tutti gli aiuti ottenuti in precedenza (poiché implicitamente si fa riferimento all’autodichiarazione degli aiuti Covid da rendersi, salvo rinvii, entro il 30 giugno 2022) – il ché certamente semplifica la questione – ma, al tempo stesso, imponendo l’indicazione analitica dell’ammontare dei aiuti ancora usufruibili al fine di rispettare le soglie previste dal Temporary Framework.
Andiamo pertanto ad analizzare nel dettaglio il contenuto dell’autocertificazione. Innanzi tutto, è bene evidenziare che l’autocertificazione è una sola, e fa riferimento alla sezione 3.1 del Temporary Framework, poiché le misure qui in esame rientrano solo nella sezione 3.1.
Di conseguenza, i limiti da rispettare sono i seguenti (così come risultanti dall’ultimo aumento delle soglie intervenuto in ordine di tempo):
- Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1:
- 290.000 euro per il settore dell’agricoltura;
- 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura;
- 2.300.000 euro per i settori diversi.
Il mancato superamento delle summenzionate soglie, in conseguenza di aiuti ottenuti prima del CFP ora oggetto di richiesta, viene attestato alla lettera A).
A seguire, sempre sotto la lettera A), viene richiesto di dare conto di un eventuale obbligo di riversamento di “aiuti ombrello”, così come emergente dall’autodichiarazione aiuti Covid-19 in scadenza il 30 giugno. Per quanto le nuove soglie vengano attestate come non superate, non è infatti da escludere la possibilità che in passato si siano sfondate quelle minori previgenti. Sotto questo aspetto, si barra la casella 1 se non vi sono importi da riversare, o si barra la casella 2 se è necessario riversare qualche aiuto ombrello, per poi fornire l’ammontare dell’aiuto da restituire e degli interessi. Compilando la casella 2, di fatto si comunica all’amministrazione finanziaria che la restituzione dell’aiuto ombrello avverrà mediate sottrazione dal contributo ora in fase di richiesta.
Più avanti, la nota voce C) sulla non sussistenza dello stato di crisi al 31 dicembre 2019 (secondo le norme UE e sempre tenendo presente la particolare deroga per microimprese e piccole imprese), la voce D) per la dichiarazione che il soggetto dichiarante non è un intermediario finanziario o una società di partecipazione (ex art 162-bis TUIR) e, eventualmente, e la casella E), da barrarsi in presenza di impresa unica, nel qual caso occorre anche compilare il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali degli altri soggetti facenti parte con il soggetto istante dell’impresa unica stessa.
Come i più attenti avranno notato, abbiamo saltato la casella B). È infatti lì che si annida la novità, alla quale occorre prestare la massima attenzione, visto che stiamo parlando del contenuto di una autocertificazione.
Nella casella B) occorre evidenziare l’ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1; tale indicazione è finalizzata all’ottenimento del contributo a fondo perduto in fase di richiesta.
Chiariamo di che si tratta, con l’ausilio di un esempio, ipotizzando che il soggetto richiedente abbia, in precedenza, usufruito di un contributo a fondo perduto decreto Rilancio ex art. 25 D.L. 34/2020 per 4.000 euro, di crediti imposta locazioni ex art. 28 D.L. 34/2020 per euro 6.000, di un contributo a fondo perduto Sostegni ex D.L. 41/2021 di euro 3.000, e del Sostegni-bis automatico per pari importo, euro 3.000.
Gli aiuti sinora ottenuti ammontano pertanto, nel nostro semplice esempio, ad euro 16.000; se il soggetto istante fa riferimento agli “altri settori” la soglia prevista per la sezione 3.1 è attualmente pari a 2.300.000; pertanto, nella casella B), si indica la differenza tra la soglia e gli aiuti già fruiti, ovvero, nel nostro esempio, euro 2.284.000.
Inutile evidenziare come questa richiesta indicazione sia a dir poco fastidiosa; in precedenti istanze, infatti, era eventualmente necessario segnalare l’eventuale “minor importo”, ovvero bisognava evidenziare se si intendeva ridurre il contributo richiesto parametrandolo all’ammontare massimo ancora usufruibile. Impostata in questo modo, la questione interessava esclusivamente solo quei pochi che, con il contributo oggetto di istanza, erano a rischio di superamento delle soglie massime. Visto che, molto spesso, gli aiuti ottenuti sono lontanissimi dalle soglie massime, per la stragrande maggioranza dei contribuenti la questione si risolveva in fretta, semplicemente non indicando nulla nel campo “minor importo”, senza essere costretti ad effettuare conteggi analitici.
In questa istanza CFP, invece, l’informazione deve essere sempre resa, indicando espressamente l’ammontare di aiuti ancora fruibile, obbligando così a riconteggiare dal principio tutti gli aiuti ottenuti, sia quelli “ombrello” che tutti gli altri (e quindi, ad esempio, anche i finanziamenti MISE 100%, in contributi regionali, comunali, ecc.), ottenuti in forza della Sezione 3.1 del TF, per poi autocertificare il valore di differenza tra soglia e tutti gli aiuti già ottenuti.
In due parole, un lavoraccio, la cui utilità francamente non si comprende e che tuttavia non può essere bypassato. Infatti, cercando di compilare un’istanza tramite la piattaforma ADE omettendo informazione richiesta alla lettera B), si ottiene un errore bloccante: “Errore l’ammontare di aiuti ancora fruibile senza che si verifichi il superamento degli attuali limiti massimi previsti dalla Sezione 3.1 deve essere maggiore di 0”. Quanto meno, non si rischia di dimenticare l’informazione, comunicando una “capienza zero” che sarebbe equivalsa alla mancata spettanza del contributo oggetto di richiesta.
In conclusione, per accedere a questi nuovi contributi, occorre nuovamente mettere mano a tutti gli aiuti ottenuti dall’inizio del Covid, in un’operazione che risulta essere ancora più complessa della mera “crocettatura” richiesta nella tanto criticata autodichiarazione scadente il 30 giugno 2022.