La notizia, inevitabilmente, era di quelle destinate a destare scalpore: a poco più di un mese dalla scadenza del termine di trasmissione telematica della famigerata “Comunicazione Aiuti di Stato”, il cui termine di presentazione era inizialmente stabilito al 30 giugno scorso, poi prorogato al 30 novembre 2022, la modulistica potrebbe essere oggetto di semplificazione. È questo l’obiettivo cui sta lavorando il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate ed il MEF, come emergente dall’informativa nr. 94 del 10 ottobre 2022 che il Presidente De Nuccio ha indirizzato agli Ordini. Alla luce di questa possibile novità (ed è bene, allo stato attuale, porre l’accento su “possibile” piuttosto che su “novità”, poiché non vi è alcuna certezza in ordine agli sviluppi), quali scenari è concretamente possibile ipotizzare?
Per poter fornire una risposta, in ragione della quale poter immaginare come riorganizzare l’attività di studio, innanzi tutto occorre aver chiaro la gerarchia delle fonti. Senza nulla togliere – anzi, dando massima evidenza – al lavoro che da mesi l’Ordine sta portando avanti al fine di eliminare, o quanto meno semplificare, l’adempimento qui in commento, da un lato vi sono le condivisibili intenzioni di liberarsi di un adempimento che pare rappresentare una mera duplicazione di informazioni, ma dall’altro lato vi è il necessario confronto con il quadro d’insieme, ovvero l’interlocuzione nelle opportune sedi istituzionali nazionali ed anche il rispetto del quadro normativo europeo.
Proprio in ragione del quadro europeo, chiariamolo una volta per tutte, l’autocertificazione (perché, nonostante si continui ad utilizzare il termine “comunicazione”, di autocertificazione si tratta) non può essere evitata.
Tutti coloro che hanno goduto di anche un solo aiuto “ombrello”, ovvero quelli elencati nell’articolo 1 del D.L. 41/2021, sono infatti tenuti a presentare autocertificazione in ordine al rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti stessi, come stabiliti dall’accordo quadro, il Temporary Framework.
La circostanza che l’autocertificazione non possa essere eliminata, in quanto derivante da accordi assunti in sede europea, è pertanto assodata e fuori da qualsiasi ipotesi di revisione, salvo che (in maniera del tutto improbabile) a cambiare siano gli accordi europei stessi. Ciò non toglie che una semplificazione potrebbe essere possibile, ma se si ha dimestichezza con la questione, in realtà, quel che potrebbe verificarsi è una riformulazione della modulistica, tesa a renderla maggiormente intellegibile, ma che tutto sommato non andrebbe a risolvere più di tanto i problemi, salvo che non si riesca ad ottenere quel “passo in più” che potrebbe fare davvero la differenza.
Cerchiamo di chiarire questo punto: sicuramente il contribuente dovrà in ogni caso autocertificare il rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti. In questa ottica, pertanto, non è evitabile il doversi confrontare con le sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework, proprio per capire quale (o quali) autocertificazioni sottoscrivere. Parimenti nel, seppur rarissimo, caso di superamento dei tetti massimi di aiuto, pare utopistico immaginare di poter evitare i quadri relativi al superamento delle soglie e il dettaglio di restituzione. In ogni caso, si tratta di campi il cui utilizzo è di interesse per pochissimi soggetti, altamente strutturati.
Qual è, pertanto, l’unico vero aspetto sul quale – sempre a parere di chi scrive – sarebbe concretamente opportuno intervenire, snellendo l’adempimento, con effetti positivi a favore della stragrande maggioranza dei soggetti chiamati a presentare la comunicazione aiuti di Stato? Il nodo cruciale è il quadro A, nel quale occorre riepilogare tutti gli aiuti ombrello ricevuti sin da inizio pandemia, dovendo quindi risalire ad informazioni che, almeno in parte, e se tutto è stato fatto correttamente, sono già nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria, grazie alla compilazione dei quadri aiuti di Stato in IRAP e Redditi.
Di fatto, il 95% dei contribuenti che hanno beneficiato degli aiuti non hanno problematiche di superamento dei tetti, hanno ottenuto gli aiuti in ragione della sezione 3.1 del T.F. e non hanno nemmeno la necessità di confrontarsi con il concetto di impresa unica (peraltro, laddove ricorresse il caso, si tratta di fattispecie gestibile nel quadro RS).
In estrema sintesi, il quadro A (ovvero l’elenco di “crocette” da indicare per ciascun aiuto ottenuto) è superfluo nella stragrande maggioranza dei casi, e quindi si potrebbe pensare ad una comunicazione semplificata, composta dalla sola autocertificazione.
Tuttavia, non dimentichiamo che, se così fosse, allora tutti gli aiuti non comunicati in precedenza dovrebbero confluire obbligatoriamente in quadro RS. In pratica, ci si risparmierebbe la fatica di “rispolverare” l’aiuto IRAP 2019/2020 e gli aiuti ottenuti nel 2020 (e come tali già indicati in RS di redditi 2021 anno di imposta 2020), ma tutto il lavoro relativo gli aiuti 2021 resterebbe invariato, e gestibile unicamente in Redditi 2022, perché il problema “padre” di tutti i problemi successivi resta, e non è risolvibile in alcun modo: per taluni aiuti l’ammontare non può che essere comunicato dal beneficiario (si pensi ai tax credit), mentre per altri (quali i contributi a fondo perduto) l’ammontare è certamente noto, ma mancano dati essenziali per l’iscrizione nel RNA, ovvero forma giuridica, dimensione, settore e ATECO. Quindi, utilizzare la comunicazione per iscrivere l’aiuto al RNA, o utilizzare il quadro RS, resta questione che in ogni caso non è evitabile.
In conclusione, ben venga un’eventuale semplificazione “sul filo di lana”, ma ciò che dobbiamo augurarci veramente per il futuro è che l’amministrazione finanziaria predisponga una modulistica adatta a raccogliere tutte le informazioni essenziali sin dal principio, senza obbligare contribuenti e consulenti a questo stillicidio di informazioni da fornire “a rate”, in momenti anche molto lontani nel tempo.
In attesa di scoprire se le richieste dei Commercialisti troveranno, almeno in parte, accoglimento, e con quali modalità, al momento non resta altro da fare che proseguire nella raccolta delle informazioni utili alla compilazione della comunicazione così come ora prevista, perché se una certezza, ad oggi, vi è, è quella che o il quadro A viene cancellato, oppure occorre dedicare molto tempo all’adempimento, e approcciarlo a filo di scadenza in attesa di una semplificazione che non necessariamente sarà concessa, potrebbe rivelarsi fatale.