Conciliazione agevolata: il mancato pagamento anche solo di una rata determina la perdita del beneficio

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’art. 1, commi 206–218 della L.197/2022 (c.d. Legge di stabilità 2023) prevede la “Conciliazione agevolata”. Si tratta di una forma di definizione agevolata delle controversie tributarie esperibile mediante l’istituto della conciliazione.

Il prefato articolo, in particolare, testualmente prevede: «In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

Non si tratta di definizione ad hoc, ma di una ordinaria conciliazione giudiziale; infatti, si applica in quanto compatibile l’art. 48 del D.lgs. 546/92, con alcune particolarità.

Mediante tale definizione è possibile chiudere in maniera agevolata (quindi con un non trascurabile risparmio di spesa) le controversie pendenti dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado prive, al primo gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), di una pronuncia definitiva. Rileva a tal fine, pertanto, solo la pendenza del ricorso introduttivo all’1.1.2023, essendo irrilevante il successivo deposito del medesimo.

Possono formare oggetto dell’istituto le controversie aventi ad oggetto atti impositivi ovvero atti tesi a rettificare i dati indicati in dichiarazione dal contribuente, come ad esempio gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, etc. aventi quale controparte l’Agenzia delle Entrate.

Il risparmio di spesa previsto dalla norma riguarda la possibilità di pagare le sanzioni ridotte ad un diciottesimo, fermo restando il versamento delle imposte/contributi e degli interessi dovuti.

La definizione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto conciliativo entro il 30 giugno 2023 e con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, degli importi dovuti in unica soluzione o in forma rateale, attraverso il versamento di massimo venti rate trimestrali.

Differenze con la conciliazione tradizionale – Come più sopra anticipato, la conciliazione agevolata non è altro che una ordinaria conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.lgs. 546/92 ma con alcune particolarità tese a rendere l’accordo conciliativo più conveniente e appetibile rispetto a quello tradizionale.

In particolare, il vantaggio economico previsto consiste nella riduzione delle sanzioni irrogate con l’atto oggetto di definizione ridotte ad 1/18, laddove, invece, nel caso del procedimento ordinario di conciliazione le sanzioni da versare ammontano al 40% (nel caso di giudizi pendenti in primo grado) e al 50% (nel caso di giudizi incardinati in secondo grado), fermo restando il versamento delle imposte/contributi e degli interessi dovuti.

Inoltre, il pagamento delle somme dovute può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, laddove invece nella conciliazione ordinaria gli importi possono essere pagati in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o di 16 rate se gli stessi superano nel complesso i 50.000,00 euro.

Attenzione alla decadenza – Vi è un aspetto che merita di essere evidenziato al fine di una congrua valutazione di convenienza dell’istituto: in caso della conciliazione agevolata gli importi (prima rata e rate successive alla prima) devono essere integralmente e tempestivamente versate, pena la decadenza dal beneficio.

Tale circostanza non è priva di conseguenze in quanto, mentre nel caso della conciliazione ordinaria l’art. 48-ter, co. 3 del D.lgs. 546/92 dispone che “In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”, nel caso della conciliazione agevolata il comma 209 della L. 197/2022 dispone che “In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.”

La diversa formulazione della norma, nello specifico, implica che, mentre nella conciliazione ordinaria una volta raggiunto l’accordo attraverso la sottoscrizione del processo verbale di conciliazione, la conciliazione, essendo ormai perfezionata, non potrà più essere messa in discussione, per cui ogni inadempimento in merito al pagamento delle somme derivanti dall’accordo, a prescindere dal fatto che si tratti di pagamento in unica soluzione o di versamento rateale, non produce effetti sullo stesso. Nel caso della conciliazione agevolata l’inadempimento, anche solo di una rata, determina invece la decadenza dal beneficio, con la conseguenza che le sanzioni saranno iscritte a ruolo in misura piena e non ridotte a un diciottesimo.

In altri termini, mentre nella conciliazione ordinaria nel momento in cui l’accordo si perfeziona (dalla sottoscrizione del medesimo) la pretesa si cristallizza, nel caso della conciliazione agevolata questa efficacia novativa dell’accordo viene meno e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni per intero, in più ( al pari di quanto avviene nella conciliazione ordinaria) al contribuente inadempiente sarà altresì comminata la sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Ecco allora che il mancato pagamento di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva fa venire in meno l’accordo agevolato sottoscritto dalle parti, con conseguenze non indifferenti sul contribuente.