Confermata la definizione degli avvisi bonari per le LIPE

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con una risposta nell’ambito di un “question time” della Camera dei deputati il Ministro Giorgetti ha confermato quanto si era evidenziato in merito alla possibilità di definire in maniera agevolata (anche) le comunicazioni di irregolarità riguardanti le LIPE.

È finalmente arrivato il “via libera” (ufficiale) alla regolarizzazione degli avvisi bonari relativi alle LIPE, dopo che il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in persona, durante il question time di ieri alla Camera, lo ha espressamente affermato. Sono così venuti meno i vari dubbi – tecnici, da un lato, e “umorali”, dall’altro – sul fatto che nella sanatoria di cui all’art. 1, commi 153-159 della Legge 197/2022 potessero rientrare anche le comunicazioni di irregolarità concernenti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (dubbi che, nondimeno, su questo stesso quotidiano erano già stati risolti positivamente – si veda “Dubbi sulla definizione degli avvisi bonari relativi alle LIPE” del 30 gennaio 2023), usufruendo parimenti tali comunicazioni della riduzione delle sanzioni irrogate (dal 10% al 3%).

Anche se, lo si può notare, nonostante l’indubbio sollievo che la risposta del Ministro suscita in capo agli operatori, quanto affermato da quest’ultimo lascia in ogni caso qualche perplessità.

Nello specifico, sulla possibilità di includere nella definizione degli avvisi bonari anche gli atti che vengono notificati, ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, in relazione ai mancati versamenti delle liquidazioni periodiche IVA (i cui dati sono per l’appunto riepilogati nelle LIPE), le perplessità erano sorte in relazione al fatto che la “Legge di Bilancio 2023” richiama, come regolarizzabili, solamente gli esiti dei controlli automatizzati relativi alle “dichiarazioni”. E ciò accade, più in particolare:

  • sia nei casi “ordinari” di cui al comma 153, nei quali non era intervenuta alcuna rateizzazione,
  • che in quelli in cui essa era stata accordata, come previsto dal successivo comma 155,

senza invece che la norma faccia alcun (esplicito) riferimento agli avvisi che riguardano le “comunicazioni”, quali sono invece le stesse LIPE.
Ora, oltre a quanto si è già argomentato in passato circa il fatto che i versamenti (seppure periodici) dell’imposta sul valore aggiunto vengono comunque riepilogati in una “dichiarazione” – motivo per cui il controllo in sede di liquidazione mensile/trimestrale è solamente un’anticipazione della verifica sulla corretta liquidazione e sull’esatto versamento dello stesso tributo, tipicamente afferente l’avviso bonario – si può ulteriormente constatare, in maniera finanche banale, che:

  1. la comunicazione di irregolarità facente capo ad un omesso/tardivo versamento dell’IVA periodica fa comunque riferimento, normativamente parlando, al richiamato art. 54-bis del D.P.R. 633/1972;
  2. anche qualora detta comunicazione non trovasse corretto riscontro da parte del contribuente, mediante versamento o fornitura dei chiarimenti sull’erroneità asserita dall’Amministrazione finanziaria, a seguito di iscrizione a ruolo del debito per l’imposta si potrebbe notare la stessa indicazione dell’art. 54-bis nella cartella di pagamento.

Motivo per cui, in definitiva, quanto affermato dal Ministro Giorgetti pare abbia forse anche ecceduto il corretto inquadramento della fattispecie in questione.

Quanto detto, peraltro, anche considerando che, nel caso in cui non fosse stata ammessa la definizione dei bonari relativi alle LIPE, di fatto l’intero comparto delle irregolarità IVA sarebbe risultato escluso dall’agevolazione in discorso. O meglio, paradossalmente:

  • a) da un lato non avrebbe potuto usufruirne l’operatore diligente che, dopo aver trasmesso la comunicazione sulla propria liquidazione periodica, avesse errato nei versamenti;
  • b) dall’altro si sarebbe trovato nelle condizioni per definire il soggetto che, in maniera ben meno diligente, non avesse trasmesso alcuna LIPE (senza neanche versare quanto dovuto periodicamente), per poi evidenziare tale errore nel quadro VH della dichiarazione IVA – in quanto costui sarebbe stato destinatario di una comunicazione di irregolarità relativa, in tal caso, effettivamente ad una “dichiarazione”;

con un cortocircuito logico, prima ancora che normativo, difficilmente digeribile da parte degli addetti ai lavori.

Ad ogni modo, per quanto forse anche “eccessivo” (lato sensu, nei termini visti in precedenza) e non ben contestualizzato, il richiamato responso del Ministro ha per l’appunto dissipato ogni possibile questione. Anche se ci si permette in questo frangente di fare notare che quanto sostenuto dal vertice del dicastero dell’Economia e delle Finanze risulta in parte anche erroneo, almeno a livello tecnico.

Ciò in quanto, la risposta fornita si basa in primo luogo sul riferimento alla recente circolare n. 1/E del 13/01/2023 (riguardante proprio la presente disciplina – si veda “Definizione agevolata degli avvisi bonari: i chiarimenti del Fisco” del 23 gennaio 2023), nella quale però la casistica della regolarizzazione delle LIPE non viene presa in considerazione da parte delle Entrate. Potendosi inoltre rilevare che è parimenti errata l’affermazione che giustifica l’inclusione delle comunicazioni periodiche nel perimetro della definizione degli avvisi nella misura in cui, nel citato documento di prassi, con riguardo agli oggetto di rateizzazione l’autorità fiscale ha ammesso le definizioni “riferite a qualsiasi periodo d’imposta” (paragrafo 2, pag. 7 della circolare) – e non solamente quelle relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, definibili qualora non vi sia stata alcuna dilazione. Si è infatti già riportato che entrambe le disposizioni sulla sanatoria in oggetto, quindi, sia quella sulla definizione degli avvisi non rateizzati sia la successiva che riguarda quelli oggetto di dilazione, fanno pur sempre riferimento alle “dichiarazioni” e non anche alle “comunicazioni”, senza pertanto rilevare in alcun modo la differenza tra le casistiche che possono prodursi.

Come a dire: chiarimenti “ufficiali” non chiari … ma pur sempre chiarimenti!