Le indennità e sovvenzioni percepite dagli esercenti arte e professione erogate dalle Casse di Previdenza non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Escluse espressamente dall’imponibile, il quadro RE della modello Redditi PF non dedica spazio a questa tipologia di contributi. Discorso differente, invece, per i professionisti in regime forfettario. Loro dovranno documentare quanto ricevuto.
Ai sensi dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 le indennità riconosciute dalle Casse di Previdenza in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Benché non prevista dalla specifica norma istitutiva, la detassazione di qualsivoglia forma di sovvenzione a favore dei lavoratori autonomi introdotta a seguito dell’emergenza sanitaria è una regola generale introdotta dall’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, che non ammette alcuna eccezione.
A differenza degli esercenti attività di impresa, ove i contributi e le indennità riconosciute a causa del Covid-19 trovano apposita collocazione fra le variazioni in diminuzione del reddito imponibile, il quadro RE dedica spazio esclusivamente ai contributi a fondo perduto, nella forma equiparati ad incentivi di natura tributaria, introdotti rispettivamente dall’articolo 25 del DL n. 34 del 2020, dall’articolo 1 del DL n. 137 del 2020, dall’articolo 2 del DL n. 149 del 2020 ed, infine, dall’articolo 2 del DL n. 172 del 2020. Tali contributi, infatti, dovranno essere indicati al rigo RE3, colonna 1, del modello dichiarativo, mentre alla colonna 2 dovranno essere indicati gli altri proventi “imponibili” quali, tipicamente, gli interessi moratori, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni ovvero le indennità, anche assicurative, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei predetti redditi.
I contributi riconosciuti dalle Casse di Previdenza professionale, nonostante costituiscano una prestazione di lavoro autonomo rientrante nell’esercizio dell’attività di arte o professione abituale, una forma di sostegno del reddito, ovvero proventi conseguiti in sostituzione di redditi imponibili, sono esclusi da qualsivoglia rappresentazione. Dal punto di vista reddituale in quanto non imponibili per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, quali aiuti di Stato in quanto di natura non tributaria e, quindi, indifferenti alla compilazione del quadro RS appositamente dedicato.
È proprio a causa delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 il motivo per il quale i contributi erogati dalle Casse di Previdenza professionale non troveranno spazio al rigo RE3 colonna 2 del modello dichiarativo. Nonostante costituiscano elementi potenzialmente imponibili ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, la loro imposizione è espressamente esclusa dalla normativa di emergenza. In questo senso il punto 6 della Certificazione Unica indicherà il codice 8, ovvero la classificazione da utilizzare nel caso di erogazioni di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.
Discorso parzialmente diverso per i soggetti in regime forfettario. Restando la natura non imponibile dei contributi percepiti, il rigo LM33 colonna 2 è dedicato all’indicazione dell’ammontare dei contributi e delle indennità, di qualsiasi natura, erogate in via eccezionale a seguito del Covid-19, diverse da quelle previste dall’articolo 25 del DL n. 34 del 2020, dall’articolo 1 del DL n. 137 del 2020, dall’articolo 2 del DL n. 149 del 2020 ed, infine, dall’articolo 2 del DL n. 172 del 2020. Nulla cambiando nella sostanza, il fatto che esista un rigo dedicato della dichiarazione dei redditi impone, invece, un comportamento differente rispetto allo stesso professionista che, in ragione del proprio regime contabile, compili il quadro RE. A differenza del professionista in regime ordinario, nel caso del soggetto forfettario il contributo ricevuto dalla Cassa di Previdenza professionale dovrà essere indicato, ma, al pari dello stesso, non determinerà alcuna imposizione perché espressamente esclusa.