Contributi e indennità detassati: adeguate le specifiche tecniche del modello Redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune rilevanti indicazioni in relazione al corretto trattamento degli aiuti Covid nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP 2021.

Le novità sono contenute in un comunicato apparso sul sito dell’Agenzia delle Entrate e in una serie di FAQ pubblicate sul medesimo sito.

I predetti chiarimenti, invero, risultavano necessari in quanto l’art. 1-bis del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), introdotto in sede di conversione in legge, ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020. Tale comma prevedeva, in particolare, che la detassazione generalizzata degli aiuti Covid prevista nel comma 1 del medesimo articolo, si applicasse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Oggi, per effetto dell’abrogazione di tale comma, la detassazione degli aiuti Covid ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP non si configura più come aiuto di Stato.

Tale circostanza ha indotto una serie di inevitabili conseguenze anche sui modelli dichiarativi da presentare per l’anno d’imposta 2020. Da qui i chiarimenti intervenuti negli scorsi giorni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo la pubblicazione degli ultimi chiarimenti in materia di aiuti di Covid degli scorsi mesi, l’Amministrazione Finanziaria ha aggiornato anche le specifiche tecniche sottese ai moduli di controllo delle dichiarazioni fiscali Redditi e Irap. Nello specifico, hanno formato oggetto del menzionato aggiornamento i quadri dei citati dichiarativi afferenti gli aiuti di stato.

L’impatto principale della novità normativa è l’esclusione dell’inserimento di tale tipo di aiuti nei quadri reddituali della dichiarazione e nei prospetti relativi agli aiuti di Stato di cui al rigo RS401 del modello Redditi2021 e del rigo IS201 del modello Irap2021.

L’aggiornamento in commento consentirà quindi ai contribuenti di effettuare l’invio delle dichiarazioni fiscali senza incorrere in segnalazioni di errori ed anomalie.

Le modifiche apportate – Per effetto delle novità normative apportate dall’art. 1-bis del D.L. n. 73/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
“I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP)”.

Grazie alle modifiche apportate, in sostanza, sarà possibile compilare il rigo RF 55 afferente le variazioni in diminuzione del reddito d’impresa in contabilità ordinaria inserendo il codice 84 (per indicare l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione) senza che sia necessario contestualmente compilare il rigo RS401 indicando il valore 24”. In questo modo è stato scollegato il codice utilizzato per indicare la detassazione dei contributi e delle indennità Covid dalla compilazione del prospetto in RS afferente gli aiuti di Stato.

Lo stesso accade per la compilazione del codice 48 in RG22 nel caso delle imprese in contabilità semplificata, del rigo LM2 colonna 2 per i contribuenti in regime dei minimi o LM33 colonna 2 per quelli aderenti al regime forfettario.

Per quanto concerne il modello Irap è stato eliminato il collegamento tra il codice 16 nei quadri demandati alla determinazione del valore della produzione e il codice 16 del rigo IS 201.

Ulteriori modiche, inoltre, hanno eliminato la segnalazione di errore in caso di superamento della soglia di 800.0000 € quale soglia agli aiuti di stato imposta a livello unionale.

È doveroso puntualizzare che i contribuenti che abbiano già trasmesso le dichiarazioni prima delle modifiche testé passate in rassegna, in base a quanto precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, non devono eseguire alcuna trasmissione rettificativa dei modelli dichiarativi già inviati.