Contributi ed indennità Covid-19, cosa cambia nei quadri reddituali

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In linea con un Fisco ermeneutico, l’Amministrazione Finanziaria rinuncia alla canonica circolare esplicativa avente ad oggetto le novità del periodo. In controtendenza rispetto alla decennale prassi ministeriale, infatti, l’Agenzia delle Entrate preferisce affidarsi a decontestualizzate note di aggiornamento rilasciate sul proprio sito istituzionale, nonché ad alcune risposte alle FAQ aventi ad oggetto gli aiuti di Stato. In un momento in cui la riforma fiscale sembrerebbe andare nel senso della codificazione delle norme e dell’armonizzazione dei chiarimenti, l’Amministrazione Finanziaria agisce verso la parcellizzazione, rendendo lo scenario più complesso di quanto sia effettivamente. Per questo cerchiamo di fare chiarezza.

L’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020 ha reso superflue alcune informazioni originariamente richieste nella compilazione del modello dichiarativo. Non dovendo più considerare quale aiuto di Stato l’effetto detassazione di cui al predetto articolo 10-bis, i contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non dovranno essere più indicati nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo. Questo due ordini di motivi: il primo in quanto i contributi in commento sono espressamente non imponibili ai sensi del primo comma dell’articolo 10-bis; il secondo perché “perdendo” la natura di aiuti di Stato è venuta meno, conseguentemente, l’esigenza di una loro indicazione del quadro RS rigo 401, ove la compilazione del quadro reddituale era, appunto, il presupposto procedurale per la successiva redazione del quadro dedicato agli aiuti di Stato.

Pertanto nel quadro RG, RE e LM non dovrà essere indicato alcunché, mentre nel quadro RF, in ragione della derivazione contabile, bisognerà limitarsi ad effettuare la variazione in diminuzione utilizzando il codice “99” in luogo del codice “84”. Nulla, inoltre, dovrà essere indicato nel quadro RS.

In buona sostanza lo stesso accade anche per i crediti d’imposta connessi al Covid-19. Secondo le stesse motivazioni illustrate, nulla dovrà essere indicato nei quadri RG, RE e LM, mentre sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione al quadro RF, sempre utilizzando il codice generico “99”, per neutralizzare la componente positiva dichiarata non imponibile.

Nulla è cambiato, invece, per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate e relativi ai codici aiuto di Stato 20, 22, 23, 27 e 28. Tali contributi continueranno a trovare rappresentazione sia nel quadro reddituale di riferimento (RE3 colonna 1, RG10 codice 27, LM33 colonna 1) che in quello RS dove, limitatamente al solo quadro relativo agli aiuti di Stato, non bisognerà indicare l’importo del contributo. Da questo punto di vista, infatti, il quadro RS è funzionale ad acquisire informazioni di altro tipo apparentemente non già note all’Amministrazione Finanziaria.

Con riferimento alla dichiarazione IRAP il problema di come rappresentare i contributi ricevuti resterà esclusivamente per i contribuenti che determinano il valore della produzione secondo le risultanze del bilancio. Per costoro, in linea con le indicazioni fornite per il quadro RF, qualora i contributi a fondo perduto siano stati indicati in una voce del conto economico rilevante ai fini IRAP, sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione utilizzando il codice “99”. Nel caso dell’IRAP, tuttavia, l’esclusione dal quadro di determinazione della base imponibile si estende anche ai contributi a fondo perduto erogati dall’Amministrazione Finanziaria. Nulla dovrà essere indicato nel quadro IQ ed in quello IS.

L’indicazione nel modello redditi, assolutamente irrilevante ai fini della determinazione dell’imposta, è funzionale, infatti, alla sola rappresentazione nel quadro Aiuti di Stato. Ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 115 del 2017, norma dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici sono registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti nell’anno finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono “dichiarati”. In un contesto di generalizzata non imponibilità, la loro indicazione nel quadro reddituale non risponde ad esigenze di determinazione dell’imposta, ma a quelle di registrazione nel RNA. Esigenza propria del solo modello REDDITI.

Questo, inoltre, è anche il motivo per cui, secondo l’Amministrazione Finanziaria, per la compilazione del prospetto aiuti di Stato sia necessario aver riguardo alla data di erogazione del contributo a fondo perduto. Nell’ipotesi ricorrente di coloro che abbiano percepito il contributo nell’anno successivo rispetto a quello di richiesta, le informazioni utili ai fini del quadro RS dovranno essere fornite nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è avvenuta l’effettiva erogazione della sovvenzione. Non essendo in ballo la competenza “fiscale” del contributo a fondo perduto percepito, a rilevare sono ancora le sole esigenze di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.