La compilazione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 41/2021 – decreto Sostegni – continua a suscitare dubbi ed incertezze. Nel seguito diamo risposta ad alcuni dei tanti quesiti pervenuti in redazione.
Le autofatture per destinazione al consumo finale dell’imprenditore concorrono al fatturato? Si ritiene che la risposta debba essere affermativa, posto che nel conteggio del fatturato occorre comprendere tutte le fatture emesse facenti riferimento alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nell’arco temporale interessato dalla misura. Nel caso di autofattura per destinazione al consumo finale dell’imprenditore, infatti, si è comunque in presenza di una fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi, con la sola peculiarità che il “fornitore” ed il “cliente” coincidono.
La cessione di un’autovettura da parte di un contribuente forfettario rientra nel conteggio del fatturato ai fini del CFP? Si ritiene che la risposta debba essere affermativa, posto che per i contribuenti in regime forfettario non sono previste regole di determinazione del fatturato particolari. Valgono pertanto le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti, in ordine alle quali le istruzioni al modello di istanza chiaramente specificano che le fatture emesse a fronte di cessioni di beni strumentali concorrono al calcolo del fatturato.
Attività ampliata nel 2020: come comportarsi nel calcolo relativo ad un’azienda che nel 2019 ha una sola attività (quella di agricoltore) e ad agosto 2020 inizia una seconda attività (BAR)? In analogia a quanto già verificatosi in occasione del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio, occorre avere riguardo alla posizione complessiva del contribuente, confrontando quindi il fatturato medio del 2019, che considera solo i dati della posizione da agricoltore, con il fatturato medio del 2020, che deve essere computato considerando congiuntamente entrambe le attività. Nel caso specifico, considerando entrambe le attività la perdita media mensile è inferiore al 30%, mentre se si considera solo quella in essere nel 2019, invece, lo scostamento è verificato. È possibile richiedere il contributo a fondo perduto tenendo in considerazione solo l’agricoltura? No, non è possibile procedere in questo modo, alla luce delle considerazioni sovra esposte ed anche in ordine alla ratio stessa della norma, che è quella di “sostenere” i contribuenti danneggiati dal Covid, che il decreto individua in coloro che hanno perso almeno il 30% del fatturato in termini assoluti nel confronto 2019 / 2020, indipendentemente dall’attività svolta.
Ticket restaurant – Il caso è quello di un ristorante che effettua incassi tramite Buoni Pasto. Al momento dell’incasso emette uno scontrino con la dicitura “non riscosso” il quale viene registrato come non imponibile IVA. Nel mese successivo, emette fattura alla società emittente i buoni pasto ed è in quel momento che l’operazione assume rilevanza IVA. Ai fini del calcolo del “fatturato” come ritenete ci si debba muovere? Si considerano sia i corrispettivi non imponibili IVA che le fatture emesse per i buoni pasto?Dalla lettura della circolare 15/E del 2020 sembrerebbe opportuno indicare entrambi gli importi, dal momento che si fa riferimento alle fatture emesse, cui va aggiunto l’ammontare globale dei corrispettivi (pag. 12 della circolare). Tuttavia, così operando le informazioni fornite saranno significativamente diverse rispetto a quanto risultante dalle Lipe e dalla Dichiarazione IVA. Il contributo a fondo perduto prevede che vengano computati gli importi delle fatture emesse e dei corrispettivi, come indicato dall’articolo 1 D.L. 41/2021 comma 4, facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Nel caso dei ticket restaurant, l’operazione è effettuata a favore della società emittente i buoni pasto, ed è documentata esclusivamente dalla fattura; il corrispettivo non riscosso non è da considerarsi, come riportato nel quesito, “non imponibile IVA”, bensì si tratta di un [crediti vs/società ticket (a) ricavi per prestazioni di servizi], operazione “non effettuata”. Dei corrispettivi non riscossi, di conseguenza, non si deve tenere conto, anche perché altrimenti si addiverrebbe al paradossale risultato di duplicare i dati che si riferiscono alla medesima operazione.
Trasformazione societaria. A seguito di cessione quota del rappresentante legale di una snc, la società ha mutato compagine sociale: è entrato un nuovo socio, la società si è trasformata in sas ed è variato l’amministratore. Come si presenta l’istanza? L’istanza dovrà essere presentata a nome della SAS e sottoscritta dall’attuale amministratore. Nel computo occorre tenere in considerazione l’intera “storia” del contribuente, e quindi anche i dati della SNC se ricadenti nel periodo 2019-2020.
Istanze con dati errati e rinuncia: il soggetto A ha presentato istanza CFP per la propria partita IVA; il soggetto A è anche legale rappresentante della società B, anch’essa avente diritto al CFP. Nell’inserire i dati A erroneamente ha presentato la propria istanza, poi ha nuovamente inviato sul proprio codice fiscale i dati della società B e, accortosi dell’errore, ha inviato la rinuncia. Come operare ora? Il secondo invio era andato a sovrascrivere nella posizione di “A” i dati di “B”. Con la rinuncia, “A” ha rinunciato al contributo. Sarebbe stato sufficiente, dopo il secondo invio, effettuarne un terzo, nuovamente con i dati di “A” corretti, ma visto che ormai la rinuncia è stata fatta, l’unica strada da seguire è quella, innanzi tutto, di presentare correttamente l’istanza almeno per il soggetto B. Quando al soggetto A, invece, presentare nuovamente istanza, nella speranza che venga comunque accolta. Come abbiamo ricordato enne volte l’istanza di rinuncia è irreversibile, ma visto che il termine per richiedere il contributo non è ancora scaduto, vale la pena tentare, posto che in occasione del decreto Rilancio era stato precisato che tale comportamento era possibile.
Una società con sede in uno stato della UE, con identificazione diretta in Italia, ha diritto ad ottenere il contributo a fondo perduto, di cui al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41? Come precisato dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 41/2021 il contributo è rivolto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Di conseguenza, si ritiene che la mera identificazione ex art. 35-ter DPR 633/1972 (identificazione diretta da parte dei soggetti non residenti) non costituisca titolo per accedere alla misura.