Contributo perequativo in RS se non si invia la Comunicazione Aiuti Covid-19

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

I possibili incroci tra la comunicazione degli Aiuti Covid-19, o più precisamente la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economica nell’emergenza epidemiologica da Covid-19″, in scadenza il 30 novembre 2022, e la compilazione del quadro RS di Redditi 2022 anno di imposta 2021 sono numerosi e, talora, possono indurre in confusione.

Come ben sappiamo, nel quadro RS devono essere elencati gli aiuti di Stato. Soffermandoci in questa sede sui soli aiuti riconducibili all’emergenza epidemiologica da coronavirus, la ratio che impone la compilazione di tale quadro è quella di fornire i dati utili all’iscrizione degli aiuti stessi nel RNA, Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Ecco perché ci si ritrova a riepilogare informazioni già apparentemente a mani dell’Amministrazione Finanziaria, come i contributi a fondo perduto erogati dalla stessa Agenzia delle Entrate. Ai fini dell’iscrizione del RNA mancano, infatti, alcune informazioni essenziali che, sfortunatamente, non sono state richieste all’atto della compilazione delle istanze, ovvero Forma Giuridica del soggetto beneficiario, Dimensione D’impresa, Codice ATECO e Settore.

Quest’anno, come ben sappiamo, il panorama è parzialmente cambiato rispetto allo scorso. Infatti, da un lato vi è l’obbligo di compilazione del quadro RS (rigo RS401) di Redditi 2022 anno di imposta 2021 per gli aiuti riconosciuti nel 2021, e dall’altro gli obblighi connessi all’autodichiarazione richiamata in premessa, ex art. 1 del D.L. 41/2021.

Si tratta di adempimenti che fondamentalmente assolvono a compiti diversi: il primo, come si è detto, riguarda la comunicazione degli aiuti al RNA; la seconda, invece, serve ad autocertificare il rispetto dei limiti e delle condizioni per la legittima fruizione degli aiuti, nel rispetto del quadro europeo.

Tuttavia, tali adempimenti talora si intersecano, e il rischio di sbagliare è dietro l’angolo.

Prima di tutto ricordiamo che le istruzioni alla compilazione della comunicazione Aiuti Covid-19 prevedono che “la Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate in premessa (per le quali si applica il regime “ombrello”). Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa.

Detto più semplicemente: se il contribuente ha richiesto aiuti per i quali ha già dovuto rendere autocertificazione del rispetto dei limiti e delle condizioni del T.F., e successivamente non ha richiesto altro, allora la comunicazione è inutile, poiché sarebbe una mera “copia” dell’autocertificazione resa in precedenza, e può non essere effettuata.

Ricordiamo altresì che in sede di autocertificazione aiuti Covid è possibile (ma non obbligatorio) fornire i dati utili per l’iscrizione nel RNA degli aiuti, compilando nel frontespizio Forma Giuridica e Dimensione di impresa e fornendo nel quadro A anche le informazioni relative al settore ed al codice ATECO.

Ed ancora, come correttamente ricordato nelle istruzioni al modello Redditi, se l’autodichiarazione viene resa completa di tutti i dati utili al RNA, allora l’aiuto non deve più essere riportato in RS di Redditi (cfr. Istruzioni modello Redditi quadro RS: nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022).

Mettiamo insieme tutte queste informazioni e veniamo al punto, ovvero al dare evidenza di una delle fattispecie che più facilmente potrebbe trarre in inganno.

Numerosi sono i contribuenti che hanno avuto accesso al contributo a fondo perduto perequativo e che, dopo tale aiuto, non hanno più richiesto ulteriori benefici. Tali contribuenti, pertanto, sono legittimati a non presentare l’autodichiarazione degli aiuti Covid-19 ma, si badi bene, ciò non significa affatto che il perequativo non debba essere indicato nel quadro RS.

Infatti, è proprio l’assenza dell’autodichiarazione che fa sì che i dati utili per l’iscrizione del beneficio nel RNA non vengano forniti; di conseguenza, per comunicare tali dati, non resta altra strada percorribile che non sia l’indicazione del quadro RS.

Per la precisione, il contributo a fondo perduto perequativo deve essere indicato al rigo RS401 con il codice 35, indicando forma giuridica, dimensione d’impresa, settore e ATECO, informazioni che, nonostante l’istanza per il CFP perequativo sia stata predisposta dopo l’emanazione del D.L. 41/2021 (anzi, proprio in attuazione a tale decreto), ancora una volta non era possibile indicare all’atto della richiesta, rendendo ora necessario espletare questo ulteriore passaggio.