Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, cosiddetto “Decreto Bollette”, Legge 56/2023. Si apre, potenzialmente, una nuova partita in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
Superando il perimetro dell’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197 del 2022, che limitava la rottamazione-quater ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione, e le limitazioni previste per le procedure di stralcio di cui ai successivi commi 222 e 227, con l’introduzione dell’articolo 17-bis viene disposto che gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quindi diversi dagli agenti della riscossione, possono stabilire, entro sessanta giorni da oggi, l’adesione alle procedure di stralcio, totale o parziale, e l’adozione della rottamazione-quater.
Con riferimento alle procedure di stralcio relative ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali potranno decidere di aderire all’annullamento parziale, già previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 227, della Legge n. 197 del 2022 per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, limitato agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora. Alternativamente gli stessi enti potranno decidere di adottare lo stralcio totale di cui all’articolo 1, comma 229-bis, della Legge n. 197 del 2022, con l’annullamento complessivo delle somme dovute.
Passando alla rottamazione-quater i citati enti territoriali potranno disporre l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197 del 2022, prevedendo: il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; le modalità con cui il debitore potrà manifestare la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; i termini per la presentazione dell’istanza; il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Come per la rottamazione maggiore, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal piano, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza. Anche in questo caso, con la decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Con la presentazione dell’istanza, dato da non sottovalutare, vengono sospese le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell’istanza.
Non si tratta, tuttavia, di una misura generalizzata. Ogni ente territoriale potrà decidere di aderire o meno e, in caso di adesione, scegliere quali delle misure adottare. Nei prossimi sessanta giorni, pertanto, sarà necessario monitorare l’attività degli enti territoriali per individuare le eventuali adesioni.