La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi 166 – 173 ha introdotto la definizione delle irregolarità formali. Tale istituto consente ai contribuenti di regolarizzare le sole irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, mediante la rimozione delle irregolarità medesime ed il versamento di un importo fisso, pari a 200 euro, per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Molte sono le ragioni di interesse all’adesione alla sanatoria delle irregolarità formali; tra queste, la possibilità di porre rimedio a tutta una serie di irregolarità compiute nella gestione del cd. fisco elettronico. In occasione di un precedente intervento ci siamo occupati delle fatture elettroniche (vedasi l’articolo “Fatture elettroniche: quando bastando 200 euro per sanare l’irregolarità” del 7 febbraio 2023) ora, nella medesima ottica, andiamo a verificare quando la definizione delle irregolarità formali può essere di interesse nell’ambito delle problematiche che possono essere incorse nella gestione dei corrispettivi elettronici.
Innanzitutto, ricordiamo che la definizione qui in esame prevede la possibilità di regolarizzare, con il versamento di 200 euro per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni, “le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022”.
Al fine di perfezionare la sanatoria è necessario (ove possibile) rimuovere l’irregolarità e versare il dovuto, ovvero 200 euro per ciascun anno che si intende includere in sanatoria, in rata unica al 31 marzo 2023, oppure in due rate di pari importo, da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
L’ammontare di 200 euro copre tutte le irregolarità formali compiute nell’anno, rientrando in tale locuzione una molteplicità di fattispecie, dalla mancata comunicazione del depositario contabile, all’omessa indicazione di opzioni nel quadro VO della dichiarazione IVA – fermo restando il comportamento concludente tenuto da contribuente -, le irregolari trasmissioni dei dati rilevanti ai fini della precompilata al sistema TS e ancora molte altre.
Tra queste, come si è detto, anche quelle relative ai corrispettivi elettronici, a condizione che si tratti, appunto, di irregolarità formali.
Diviene quindi essenziale comprendere quando la violazione è di carattere formale e, come tale, coperta dalla sanatoria qui in esame.
Il regime sanzionatorio applicabile agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è stato riformato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge finanziaria 2021), articolo 1, comma 1109 – 1115, intervenuto in modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il nuovo regime sanzionatorio con riferimento agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, a valere con riferimento alle violazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021, può essere sintetizzato come segue:
- per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione del corrispettivo o la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri si applica una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Se la mancata trasmissione discende dalla mancata memorizzazione (documento commerciale non emesso), la sanzione si applica una sola volta (trattasi di violazioni sostanziali). Inoltre, in caso di reiterate violazioni continua ad applicarsi all’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 18/12/1997 nr. 471. Pertanto, nel caso di quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni ad un mese; se l’importo dei corrispettivi contestati supera 50.000 euro, la sospensione va da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi;
- se l’omessa o tardiva trasmissione, o la trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri, non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione viene comminata in misura fissa, in misura pari a 100 euro per ciascuna trasmissione (non si applica il cumulo giuridico articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). In questo caso, trattasi di violazione formale.
Giova ricordare che, ai sensi del comma 1114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, intervenuto in modifica all’articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento operoso, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri non è possibile ravvedere la sanzione laddove la violazione sia già stata constatata.
Alla luce di quanto sovra esposto, costituisce violazione formale (non a caso sanzionata in misura fissa):
- l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi;
- la trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri,
a condizione che tali omissioni, ritardi, l’incompletezza dei dati o la loro non veridicità non abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Ricordiamo che:
- per quanto riguarda la fattispecie del “corrispettivo a zero” non è necessario effettuare alcuna trasmissione specifica, posto che sarà il RT, alla riapertura della cassa (ad esempio dopo un periodo di ferie) ad inviare un flusso di “assenza di corrispettivi” da data a data. In questo caso, pertanto, è tecnicamente impossibile incorrere in una irregolarità e, quand’anche ciò fosse accaduto a causa di una problematica tecnica del registratore telematico, si tratterebbe comunque di una violazione che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, e quindi di irregolarità formale;
- per quanto riguarda, invece, il flusso dati relativo ai corrispettivi giornalieri, lo stesso deve essere trasmesso entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione; se la trasmissione avviene oltre tale termine, oppure non viene effettuata, o ancora viene effettuata con dati errati, e tuttavia l’IVA viene liquidata correttamente, anche in questo caso si tratta di irregolarità formale.
In sintesi, laddove i corrispettivi siano stati correttamente memorizzati ma non trasmessi in tempo utile o comunque trasmessi erroneamente, e ciò nonostante ugualmente inclusi nella liquidazione IVA di periodo, ci si trova in presenza di una irregolarità formale, ordinariamente sanzionabile a regime in misura fissa per 100 euro per ciascuna trasmissione giornaliera non effettuata o effettuata tardivamente o erroneamente, ma ora sanabile con il versamento di 200 euro per ciascun anno di violazione, indipendentemente dal numero di trasmissioni errate / omesse.
Si evidenzia che la sanatoria torna utile anche nei casi in cui la trasmissione sia avvenuta con dati non veritieri, ad esempio con indicazione di una aliquota IVA o di un codice natura IVA errato, sempre che, si ribadisce, la liquidazione IVA periodica sia stata correttamente effettuata tenendo conto dei corrispettivi corretti.