Una porta chiusa a metà. Il Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, salva alcune ipotesi di cessione del credito. Il contenuto del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il 17 febbraio 2023, è difforme rispetto alla bozza diffusa nelle prime ore per la stampa specializzata. Un cambiamento dell’ultimo minuto che ha salvato dal divieto alcune possibilità di cessione.
Il Decreto Legge non era stato pensato così come è stato successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inizialmente, oltre alla chiusura verso le cessioni relative ai crediti d’imposta di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, oggi in vigore, il testo provvisorio del Decreto Legge prevedeva, salvo che il contratto di cessione all’uopo sottoscritto fosse stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo (con data certa), il divieto di procedere alla prima cessione per un lungo elenco di crediti d’imposta.
Le agevolazioni poste sul banco degli imputati, insieme ai crediti d’imposta connessi al recupero edilizio degli edifici, erano relative: all’articolo 19, comma 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73 (Ace innovativa); agli articoli 6 e 7 del DL 9 agosto 2022, n. 115 (Bonus energia e Bonus carburanti agricoli terzo trimestre 2022) agli articoli 1 e 2 del DL 23 settembre 2022, n. 144 (Bonus energia ottobre e novembre 2022); all’articolo 1 del DL 18 novembre 2022, n. 176 (Bonus energia dicembre 2022); all’articolo 1, commi da 2 a 5 e commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bonus energia e Bonus carburante agricolo I trimestre 2023); all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bonus ristorazione); all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Credito d’imposta per le imprese turistiche); all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator).
Orbene, nulla di tutto questo è stato previsto nella versione definitiva. Il Decreto Legge n. 11 del 2023, diversamente dalle prime ipotesi, ha un ambito di applicazione più limitato ed interessa esclusivamente le cessioni dei crediti d’imposta di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121, comma 2 (Bonus edilizi minori), del Decreto Legge n. 34 del 2020. In particolare, facendo salve le predette detrazioni secondo i rispettivi periodi di vigenza, per le quali si potrà continuare la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il Decreto Legge n. 11 del 2023 salva i crediti d’imposta elisi dalla versione definitiva in quanto, per essi, è prevista un’autonoma disciplina inerente la cessione del credito.
Queste misure, infatti, sono accumunate da una pressoché totale autonomia rispetto alle disposizioni dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Anche laddove sembrerebbe esservi un collegamento, ad esempio per i crediti d’imposta in materia di energia di cui agli articoli 6 e 7 del DL 9 agosto 2022, n. 115, 1 e 2 del DL 23 settembre 2022, n. 144 e 1 del DL 18 novembre 2022, n. 176, ciascuna delle predette disposizioni prevede un rinvio generico, per quanto compatibile, alle disposizioni di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del Decreto Legge n. 34 del 2020. Altre disposizione, al contrario, alcun collegamento prevedono. Si pensi, ad esempio, al Credito d’imposta per le imprese turistiche di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 o al credito d’imposta in materia di Ace innovativa di cui all’articolo 19, comma 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73.
Alla luce del cambio in corsa e del contenuto delle singole disposizioni agevolative, del tutto autonome, è possibile desumere, pertanto, come la limitazione all’esercizio delle opzioni per cessione del credito e sconto sul corrispettivo sia una questione limitata ai crediti d’imposta in tema di recupero edilizio degli edifici, come descritti ed elencati agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Si è trattato di un passo indietro che, in maniera lampante, tradisce i timori dell’esecutivo verso le cessione che, per entità e caratteristiche, hanno creato maggiori problemi di gestione. L’ultimo intervento, probabilmente utile per alleggerire la pressione, tuttavia ha creato un doppio binario. Da un lato i crediti “buoni”, per i quali le possibilità di cessione restano intatte, dall’altro i crediti “cattivi”, per i quali la cessione, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, è stata eliminata.