Il credito di imposta riconosciuto sulle commissioni dovute per i pagamenti elettronici è stato introdotto dall’articolo 22 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, a decorrere dal 1° luglio 2020. Il beneficio non assume alcun rilievo né ai fini delle imposte dirette, né ai fini IRAP; pertanto, in sede di dichiarazione dei redditi non viene indicato né nel quadro RG, né nel quadro RE, e nemmeno nel quadro LM. Per le imprese di contabilità ordinaria, nel quadro RF viene effettuata una variazione in diminuzione con codice generico “99”; la medesima modalità di compilazione è prevista ai fini IRAP, laddove l’imposta regionale venga determinata in base alle risultanze di bilancio. Se da un lato l’indicazione nei quadri reddituali è estremamente semplice, dall’altro lato occorre ricordare che la presenza del credito di imposta rende necessaria la compilazione del quadro RU e, visto che trattasi di aiuto rientrante nel regime de minimis, anche del quadro RS.
Richiamiamo brevemente i tratti distintivi del tax credit: è riconosciuto a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni che hanno conseguito nell’esercizio precedente ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, a condizione che tali transazioni siano riconducibili a cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.
L’articolo 11-bis, comma 10, del D.L. 73/2021 è intervenuto in modifica al decreto-legge 124/2019 prevedendo inoltre, limitatamente al periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, l’incremento del beneficio al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione (che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali) abbiano adottato strumenti di pagamento elettronico interconnessi al Registratore Telematico, o i cd. “sistemi evoluti di incasso”.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
In sede di modello Redditi, occorre dar conto dall’ammontare del credito di imposta e degli utilizzi effettuati con modello F24, mediante compilazione del quadro RU.
La compilazione del quadro RU è dovuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e deve proseguire nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Nel quadro RU il credito di imposta per pagamenti elettronici è identificato dal codice H3.
L’utilizzo in compensazione del credito di imposta, con modello F24, avviene tramite esposizione nel modello F24, sezione Erario, importi a credito, del codice tributo 6916, seguito dal mese e dall’anno di riferimento, ovvero anno e mese in cui sono state pagate le commissioni, così come previsto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 31 agosto 2020.
Nel modello F24 il tax credit viene quindi gestito analiticamente per mese di maturazione, mentre la compilazione del quadro RU avviene considerando il credito di imposta nel suo insieme.
Nel dettaglio:
- nel rigo RU2 deve essere indicato l’eventuale credito di imposta residuo, come risultante dal precedente modello Redditi;
- nel rigo RU5, colonna 3, viene indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d’imposta di imposta 2021;
- nel rigo RU6 vengono indicati gli utilizzi in compensazione effettuati con modello F24 nell’anno di imposta 2021, sia con riferimento agli utilizzi di tax credit maturato nel 2020, che con riferimento al tax credit maturato nel 2021;
- se il credito di imposta spettante non è stato interamente utilizzato nel 2021 (ovvero se RU6 è minore di RU2 + RU5) la quota residua deve essere evidenziata al rigo RU12, che rappresenta il credito di imposta residuo da riportare nella successiva dichiarazione.
Oltre che nel quadro RU, il credito d’imposta POS richiede la compilazione del quadro RS – Aiuti di Stato – rigo RS401, poiché il beneficio è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.
A dover essere evidenziato nel quadro RS è l’ammontare del credito di imposta maturato nell’esercizio, ovvero l’ammontare evidenziato nel quadro RU al rigo 5.
In particolare, i campi richiesti sono:
- campo 1 – Codice aiuto: 58;
- campo 12 – Forma giuridica, in base alla codifica acclusa alle istruzioni di compilazione del dichiarativo;
- campo 13 – Dimensione di impresa, determinata in base alle regole europee;
- campo 14 – Codice attività ATECO;
- campo 15 – Settore, in base alla codifica acclusa alle istruzioni di compilazione del dichiarativo;
- campo 17 – Importo totale aiuto spettante (che deve essere uguale a quello indicato al rigo RU campo 5);
- campo 26 – Tipologia costi: 20;
- campo 29 – Importo aiuto spettante (identico a quanto già indicato al campo 17).
A seguire, occorre verificare se ci si trova dinnanzi ad un contribuente facente parte di “impresa unica” ai sensi delle normative europee: in caso affermativo, i codici fiscali degli altri appartenenti all’impresa unica vengono indicati al rigo RS402, mentre in caso negativo si barra la casella “assenza di impresa unica”.
Per concludere, si sottolinea nuovamente che la misura rientra negli aiuti di stato “de minimis” e non in quelli concessi nel quadro del Temporary Framework europeo. Per tale ragione, il credito imposta qui in esame non deve essere riportato in alcun campo della Comunicazione degli Aiuti di Stato, scadente originariamente il 30 giugno 2022, poi prorogata al 30 novembre 2022.