Con l’articolo 28 del decreto Rilancio D.L. 34/2020 era stato introdotto il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, misura rientrante negli “aiuti Covid” e pertanto sottoposta ai limiti e alle condizioni del Temporary Framework europeo. A causa del perdurare della pandemia, la norma nel tempo è andata ad abbracciare nuovi lassi temporali, introducendo via via condizioni “ad hoc” per il riconoscimento del beneficio.
Sorvolando in questa sede sulle numerose varianti del tax credit locazioni, andiamo a concentrare l’attenzione su una domanda ricorrente: laddove il credito di imposta locazioni maturato nel 2020 non sia stato compensato entro il 31 dicembre 2021, la quota residua va persa?
La risposta è no. L’utilizzo del credito imposta locazioni da parte del beneficiario (conduttore), può essere effettuata con modello F24 senza limiti temporali (codice tributo 6920).
Non valgono, infatti, le limitazioni previste in capo al cessionario in caso di cessione del credito, che prevedono che egli debba utilizzare il credito acquisito nell’anno di acquisto dello stesso (in compensazione o a scomputo delle imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi che si riferisce all’anno di avvenuto acquisto).
Torniamo quindi al primo beneficiario (conduttore), per affrontare un’altra questione ricorrente: come compilare il quadro RU se, oltre a dover dar conto di un residuo inutilizzato del 2020, è maturato anche un nuovo tax crediti nel 2021? E come gestire le quote residue del credito, con il modello F24?
Per rispondere è necessario prima di tutto ricordare che il credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda deve essere evidenziato nel quadro RU, con codice H8. In un’unica sezione viene riepilogato il tax credit qui in esame, in tutte le sue successive “riedizioni”:
- art. 28 D.L. 34/2020;
- art. 77, c.1, lett. b) e b-bis)
- D.L. 104/2020
- art. 8 D.L. 137/2020
- art. 4 D.L. 149/2020
- art. 1, c. 602, L. 178/2020
- art. 4 D.L. 73/2021
Avvaliamoci quindi di un esempio numerico per comprendere la compilazione del quadro RU:
- anno 2020, credito maturato 10.000, compensato in F24 per 5.400 euro fino al 31 dicembre 2020 (cod. tributo 6920/2020), e per 4.000 euro dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (codice tributo 6920/2020);
- anno 2021, credito maturato 3.000, non utilizzato.
Prima, un piccolo passo indietro, al modello Redditi 2021, riferimento 2020, nel quale deve essere stato indicato: il credito maturato (10.000 euro) e gli utilizzi effettuati nel 2020 (euro 5.400), evidenziando pertanto un residuo di 4.600 euro; nel quadro RS, deve essere stato indicato l’intero beneficio maturato nel 2020, con codice aiuto 60, per euro 10.000.
Veniamo ora alla compilazione del quadro RU di redditi 2022 riferimento 2021.
Prima di tutto, si dovrà evidenziare il residuo credito dell’anno 2020, in continuità con il dichiarativo dello scorso anno: euro 4.600, da indicarsi al rigo RU2. A seguire si indicherà il “nuovo credito”, ovvero quello maturato nel 2021, pari a 3.000 euro, al rigo RU5. Infine, al rigo RU6, verranno esposte le compensazioni effettuate nel corso del 2021, ovvero 4.000 euro.
Complessivamente, il credito residuo ammonta a 3.600 euro, indicazione che viene fornita nel rigo RU12 come risultato della somma algebrica dei diversi movimenti intervenuti.
Per l’esposizione del credito residuo in F24, ai fini della compensazione, occorre tenere in considerazione l’anno di formazione del credito di imposta.
Pertanto, i residui 3.600 euro verranno esposti nella sezione “importi a credito” del modello F24 come segue:
- codice tributo 6920 Anno 2020: euro 600
- codice tributo 6920 Anno 2021: euro 3.000
Per completezza si ricorda che il tax credit maturato nel 2021 dovrà anche essere evidenziato nel quadro RS di Redditi 2022, aiuti di Stato, codice aiuto 60.