Dalle proposte agli emendamenti. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti interviene nel dibattito politico relativo ai bonus edilizi e sviluppa due interessanti proposte emendative al Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante le misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
La prima proposta prevede l’introduzione di una serie di norme di interpretazione autentica. Fra queste assume particolare rilevanza la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012, alla stregua di quanto avviene già per l’asseverazione energetica Enea, anche nei casi in cui il contribuente abbia omesso o ritardato la presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017 ai fini del sismabonus sugli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 2013 e all’articolo 119, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 2020.
Per comprendere la rilevanza della proposta si colga che l’impianto normativo vigente a decorrere dal 16 gennaio 2020, migliorativo rispetto alla precedente formulazione, prevede che l’asseverazione sismica ante intervento, il cosiddetto allegato B, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. In vigenza di tali disposizioni, secondo l’Amministrazione finanziaria, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme al dettato normativo, non consente l’accesso alla detrazione. Diversamente da quanto accade per l’asseverazione Enea, la cui regolarizzazione tramite l’istituto della remissione in bonis è stata sdoganata dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo con la Circolare n. 2/E del 2023, le violazioni inerenti l’asseverazione sismica ante intervento costituiscono ancora un impedimento all’ottenimento dei benefici.
L’emendamento, inoltre, prevede che l’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 16 del 2012, sempre in tema di remissione in bonis, si debba interpretare nel senso che la prima dichiarazione utile entro la quale perfezionare la regolarizzazione debba essere il termine di trasmissione previsto per la dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Lo stesso emendamento prevede che in caso di esercizio dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito la regolarizzazione debba avvenire entro la data di presentazione della comunicazione di opzione di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020.
In tema di qualificazione Soa, tema ancora vergine, totalmente ignorato dall’Amministrazione finanziaria nei chiarimenti rilasciati in materia, l’emendamento sviluppato dal Consiglio Nazionale propone di interpretare l’obbligo di cui all’articolo 10-bis del Decreto Legge n. 21 del 2022 nel senso che la soglia di 516.000 euro vada calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto, escludendola in radice quando oggetto degli incentivi sono le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari. Sempre in tema di qualificazione Soa si propone, in linea con la recente FAQ dell’Amministrazione finanziaria, di prevedere che la “condizione SOA” prevista dall’articolo 10-bis, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 21 del 2022, per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2022, possa essere soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023 con la sottoscrizione del contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Passando al capitolo proroghe dei termini, con la seconda proposta emendativa, il Consiglio Nazionale propone di differire al 28 aprile 2023 il termine ultimo entro il quale inviare la comunicazione finalizzata all’esercizio dell’opzione per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021. Termine più ampio, invece, per i soggetti passivi IRES e i titolari di partita iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, per i quali il termine viene proposto al 16 ottobre 2023.