Decreto semplificazioni: ISA e la valutazione triennale dei contribuenti

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Gli indicatori di affidabilità fiscale non costituiscono uno strumento di accertamento. La circostanza era ampiamente nota, ma una conferma in tal senso proviene direttamente dal “decreto semplificazioni”. Gli ISA saranno quindi utilizzati esclusivamente come strumento di selezione, cioè per effettuare un’analisi di rischio fiscale, ma i criteri di rettifica del reddito devono essere quelli “tradizionali” da sempre utilizzati dai verificatori.

Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 prevede che nell’effettuare l’analisi di rischio la posizione del contribuente debba essere valutata nell’arco di un triennio e non facendo riferimento alla singola annualità. Sarà rilevante comprendere come questo principio sarà concretamente declinato.

L’art. 24 del predetto decreto prevede che nelle attività di analisi e di controllo di cui all’art. 9 – bis, comma 14 del D.L. 50/2017, fondate sul punteggio degli ISA, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate devono tenere conto: per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione dei medesimi indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione dei medesimi indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Sulla base di un’interpretazione letterale della novella, l’analisi di rischio dovrà tenere conto di un arco temporale più esteso prendendo in considerazione anche i punteggi più elevati. Vale a dire che la valutazione dei contribuenti non potrà prescindere dagli anni in cui il contribuente ha dimostrato un maggior grado di affidabilità. Il risultato – negativo – del singolo anno dovrebbe essere ininfluente. Tale conclusione sembrava già potesse essere fatta valere prima della modifica normativa, ma ora il legislatore l’ha formalizzata e resa ufficiale nel testo di una disposizione.

L’art. 24 prevede un’ulteriore modifica che entrerà in vigore dal 2022 e farà sorgere la necessità di riscrivere integralmente il calendario fiscale. Secondo la novella gli ISA relativi al 2022 saranno approvati con Decreto de Ministero dell’Economia e delle Finanze non più entro il 31 dicembre del periodo di imposta di applicazione, ma entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo.

Gli eventuali correttivi necessari per tenere conto non solo dell’emergenza epidemiologica, ma anche dell’inflazione, caro energia e effetti del conflitto tra Russia e Ucraina, saranno approvati entro la fine del mese di aprile e non più entro la fine del mese di febbraio.

I contribuenti avranno sempre meno tempo a disposizione per l’utilizzo del software necessario per l’attribuzione del voto finale ISA. Ciò in quanto il relativo applicativo sarà messo a disposizione a stretto ridosso della scadenza del 30 giugno, cioè entro il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo e della prima rata dell’acconto eventualmente dovuto.

Sarà quindi sempre maggiore l’esigenza di riscrivere completamente il calendario fiscale degli adempimenti. A tal proposito deve essere segnalata la recente proposta, nel corso dei lavori di un tavolo tecnico cui partecipano i dottori commercialisti, di differire la scadenza del 30 giugno prevista per i versamenti delle imposte al 20 luglio. La nuova data sembra essere più compatibile con il nuovo “termine dilatato” previsto per l’approvazione degli ISA. Diversamente, le richieste di proroga del termine per versare il saldo delle imposte e del relativo acconto saranno pressoché inevitabili e “strutturali”.

Se il legislatore non fisserà un nuovo termine per effettuare i versamenti delle imposte il ruolo dei professionisti sarà sempre più marginale. Non sarà concretamente possibile fornire la necessaria assistenza dopo aver valutato correttamente il punteggio ISA che viene attribuito rispetto alla situazione del periodo di imposta oggetto di dichiarazione.