Le società benefit perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio comune. Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Le Società Benefit perseguono tali finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente e la loro gestione richiede ai manager il bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività. Per tali ragioni, richiamando il principio dell’inerenza, per le società benefit, la realizzazione di attività di beneficio comune risulta connaturata all’attività economica della società stessa. Di conseguenza, i costi sostenuti per il perseguimento del beneficio comune indicato nello statuto sociale, in quanto inerenti, sono interamente deducibili.
Con riferimento alla detraibilità, in base all’articolo 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972, sono da considerare fuori campo Iva le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del DPR 633/1972. Si ritiene, pertanto, che, ad esempio, la detrazione dell’Iva relativa alla donazione di un macchinario specifico ad un’associazione non è ammessa. Dunque, in base a quanto disposto dall’articolo 2 sopra menzionato, la donazione è esclusa dall’imposta.
È bene sottolineare che il modello Società Benefit è stato introdotto in Italia nel 2016, su ispirazione delle Benefit Corporation presenti negli USA, ed è già stato adottato da oltre 1000 aziende italiane, le quali lo hanno riconosciuto come strumento ottimale per implementare la stakeholder governance e per affrontare le sfide del nuovo millennio. Ma in realtà, i “primi passi” delle srl benefit risalgono al 2006, quando un movimento globale di imprese, le B Corp certificate, ha promosso l’introduzione di una sostanziale modifica nell’essenza delle aziende, ovvero nello statuto e nell’oggetto sociale. Secondo la dottrina italiana, infatti, le aziende esistono per perseguire un unico scopo, ovvero distribuire dividendi agli azionisti: questo è un elemento strutturale che limita la possibilità del management di innovare in direzioni utili per la società, oltre a rendere vulnerabili le aziende virtuose di fronte ad eventi quali cambi del management o dei suoi orientamenti, ingresso di nuovi azionisti, quotazioni in borsa ecc.
Dal 2014, le B Corp certificate italiane hanno promosso un progetto politico e giuridico coordinato dal Sen. Mauro Del Barba, primo firmatario del Disegno di Legge sulle Società Benefit, depositato nell’aprile 2015. La normativa italiana sulle Benefit Corporation è stata sviluppata da un team internazionale di giuristi, imprenditori e altri stakeholder in armonia con la disciplina delle Benefit Corporation esistente negli USA e attualmente introdotta anche in Colombia (2018), Porto Rico (2018), Ecuador (2019), Canada – British Columbia (2019), Perù (2020) e Ruanda (2021). Il disegno di legge sulle Società Benefit è poi confluito nella legge di stabilità 2016. La disciplina delle società benefit è contenuta nella legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) Art.1, Commi 376-384 ed è entrata in vigore a partire dall’1 Gennaio 2016.