Definizione agevolata dei ruoli: salvare i piani di dilazione per avere una nuova possibilità

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La definizione agevolata dei ruoli si presenta con prospettive diverse rispetto alla precedente versione di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (cosiddetta “rottamazione”). L’assenza nel testo normativo, al contrario di quanto avvenne con la rottamazione, di una disposizione che vieti espressamente la concessione di nuove rateazioni sui carichi ricompresi in una definizione agevolata, successivamente decaduta, impone di mantenere in vita i piani di rateazione in essere, almeno fino alla data di presentazione dell’istanza in cui saranno ricompresi i rispettivi carichi.

Nel disciplinare le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata, l’articolo 1, comma 244, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, si limita a prevedere come l’inadempimento determini l’inefficacia della definizione, i cui versamenti costituiscono acconto dell’importo complessivamente dovuto, con la prosecuzione dell’ordinaria attività di recupero da parte dell’Agente della Riscossione. L’odierna definizione, in particolare, manca di un passaggio equipollente a quello riportato all’articolo 3, comma 14, lettera b), del Decreto Legge n. 119 del 2018, secondo il quale “il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Sotto tale profilo la definizione agevolata in commento non solo rappresenta un’opportunità unica per la rottamazione dei carichi ricompresi in piani di rateazione precedentemente decaduti, la cui nuova rateazione a seconda del caso è inibita o resa particolarmente gravosa, ma costituisce una seconda possibilità di dilazione per i carichi mai ricompresi in piani di rateazione per i quali, in caso di decadenza dalla definizione agevolata, nella peggiore delle ipotesi sarà ancora possibile accedere alla rateazione ordinaria ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In linea generale dovrebbero godere del medesimo beneficio anche i carichi ricompresi in piani di rateazione, purché risultino ancora attivi alla data di presentazione dell’istanza, legittimamente definibili e in essa ricompresi. Si colga, infatti, che a seguito della presentazione della domanda sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, ovvero fino al 31 luglio 2023, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Sempre alla data del 31 luglio 2023 tali dilazioni, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata l’istanza, saranno automaticamente revocate.

Orbene, l’ultima versione dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabile a partire dai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 16 luglio 2022, prevede che l’inibizione di nuove rateazioni sia prevista solo in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive. Prevedendo l’articolo 1, comma 243, della Legge n. 197 del 2022 la revoca dei piani di rateazione e riferendosi l’articolo 19, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alla decadenza per inadempimento, e non genericamente alla revoca del piano, se ne deduce, in caso di decadenza dalla definizione agevolata, la possibilità di rateizzare nuovamente anche i carichi ricompresi in piani di rateazione in essere alla data di presentazione della nuova rottamazione, anche se revocati a seguito della definizione poi decaduta. Tali carichi, infatti, non sono ricompresi in piani decaduti a seguito dell’inadempimento del contribuente.

Lo stesso accadrà, semplificando la vita del contribuente, anche per carichi ricompresi in piani di rateazione successivamente decaduti la cui richiesta di rateazione sia stata presentata prima del 16 luglio 2022. Benché secondo la disciplina transitoria di cui all’articolo 15-bis del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 tali carichi potranno essere nuovamente rateizzati se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate, come accadeva per il passato, la combinazione degli elementi descritti, ovvero l’assenza di un espresso divieto di rateazione e la revoca del piano di dilazione conseguente alla definizione agevolata, consentirà anche a tali contribuenti di rateizzare nuovamente i carichi, già ricompresi in piani di dilazione in essere alla data di presentazione dell’istanza, poi successivamente rottamati.