La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha riproposto l’istituto della definizione delle liti fiscali pendenti.
L’istituto in parola, mutuato in parte da altre esperienze legislative (da ultime DL 119/2018 e DL 50/2017), prevede la possibilità per il contribuente di chiudere le controversie pendenti innanzi la giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pagando solo l’importo dei tributi oggetto di contestazione, graduati a seconda dello stato in cui si trova la causa.
Il legislatore, al fine di regolamentare la definizione delle controversie in presenza di più coobbligati (ad esempio, alienante e acquirente, coeredi, ecc.), ha previsto all’art. 1, co. 202, della suddetta legge che “la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente”.
Dunque, per espressa previsione normativa, laddove siano parte del processo più soggetti in coobbligazione, la definizione effettuata da uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri e ciò indipendentemente dalla circostanza per la quale questi ultimi abbiano impugnato autonomamente l’atto o se, ancor peggio, siano stati oggetto di sentenza di rigetto del ricorso già passata in giudicato.
È bene precisare che, tale effetto si esplicherà a prescindere che ci si trovi innanzi a un’unica lite pendente con ricorrenti tutte le parti interessate, o a più procedimenti distinti aventi ad oggetto uno stesso atto o, infine, che a presentare ricorso sia stato solo uno o parte dei soggetti interessati. Tuttavia, nel caso di istaurazione di più giudizi distinti, andrà richiesta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere anche con riguardo alle altre controversie, instaurate dai coobbligati, interessate dalla medesima definizione.
Invece, nel caso in cui solo uno o parte degli interessati abbia presentato ricorso e pertanto la pretesa impositiva si sia resa definitiva soltanto nei confronti di alcuni dei soggetti interessati dall’atto impugnato (si ipotizzi un ricorso avverso avviso di liquidazione per imposta di registro opposto solo dal compratore e per il quale il venditore è rimasto inerte), l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all’Agenzia di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri soggetti interessati, anche nei confronti di coloro per i quali la lite non sia più pendente, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.
Ipotesi di Litisconsorzio necessario – Altra tipologia di controversia, per la quale però il Legislatore nulla ha previsto normativamente ma che nella quotidianità è molto frequente, riguarda invece le ipotesi di litisconsorzio necessario.
Esempio classico della fattispecie in argomento è l’accertamento tributario effettuato in capo ad una società di persone (Sas o Snc). In tali casi l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento alla società richiedendo il pagamento di Iva e Irap e, allo stesso tempo, notifica a tutti i soci, in ragione della quota di partecipazione posseduta, gli avvisi di accertamento per Irpef, aventi come imponibile fiscale il maggior reddito accertato in capo alla società partecipata.
Ora, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, delle associazioni e dei soci delle stesse, comporta che la controversia riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento in quanto la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi soltanto poiché, in questi casi, si realizza un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario.
Tuttavia, in materia di condoni fiscali, le posizioni dei singoli soci e della società, seppur correlate, rimangono autonome ed indipendenti.
Questa posizione è ormai consolidata sia presso l’Agenzia delle Entrate (vedi da ultime circolari 6/E e 10/E del 2019 pubblicate in occasione delle precedenti definizioni), che presso i giudici di merito e di legittimità.
Di conseguenza, l’eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto indirizzato alla medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi. Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome. Pur avendo una matrice comune, esse sono, ai fini del condono, distinte e autonome sia tra loro che rispetto alla lite instaurata dalla società. Pertanto, laddove uno o più soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, tale definizione non sortirà alcun effetto sui giudizi istaurati dalla società e dagli altri soci rimasti inerti, i quali potranno comunque decidere di proseguire nei propri giudizi autonomamente incardinati. Parimenti, nell’ipotesi in cui la società accertata provveda a definire la pretesa tributaria avanzata con atto di accertamento emesso nei propri confronti, questo non potrà riverberare effetti sui soci, ancorché litisconsorti necessari.