Detrazione e rimborso dell’Iva per le opere edilizie eseguite su un terreno concesso in comodato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È consentita la detrazione dell’Iva relativa alle opere edilizie effettuate su un terreno di proprietà di un soggetto terzo. Inoltre, è possibile ottenere il rimborso del tributo. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27813 del 22 settembre scorso.

La pronuncia è conforme all’orientamento espresso dalla stessa Corte di Cassazione riunita a SS.UU secondo cui è detraibile l’imposta assolta in relazione ai lavori di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili di proprietà di terzi, a condizione che sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale. È dunque sufficiente che l’immobile, ancorché non detenuto a titolo di proprietà, sia destinato all’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo.

La medesima fattispecie è stata affrontata dalla sentenza n. 27813/2022 riguardante il caso in cui il soggetto aveva sostenuto costi ammortizzabili per l’esecuzione di opere su un terreno concesso in comodato da terzi.

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate non sarebbe possibile chiedere ed ottenere il rimborso dell’Iva ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle opere edilizie eseguite per un villaggio turistico ubicato su un terreno ottenuto in comodato e di proprietà di un soggetto terzo. L’Agenzia delle Entrate contestava il diritto alla detrazione e al rimborso del tributo obiettando come le opere non fossero separabili né suscettibili di autonoma utilizzabilità.

La Corte di Cassazione sostiene, invece, una conclusione diversa, favorevole al contribuente, richiamando la prevalente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La prima argomentazione del giudice unionale è fondata sul principio di neutralità del tributo. Le sentenze relative alle cause C-672/16 e C-132/16 affermano che il soggetto passivo ha titolo per esercitare il diritto alla detrazione del tributo assolto sulle spese di un bene immobile destinato all’attività d’impresa anche se non è proprietario. Ciò in quanto sono irrilevanti sia la disciplina civilistica che gli accordi intercorsi tra le parti. Nel caso di specie la Suprema Corte ha osservato come i costi sostenuti possiedano un “nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo”.

Ciò che risulta decisivo al fine di far valere il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sulle opere edili relative al villaggio turistico non è tanto il titolo giuridico, cioè il contratto di comodato relativo al terreno su cui insiste il villaggio oggetto dell’intervento, ma la circostanza che “si tratti di spese per opere destinate all’esercizio dell’attività d’impresa”.

Conseguentemente trova conferma il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22708/2020 secondo cui si può chiedere il rimborso dell’Iva assolta per opere di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile detenuto in comodato.

La prassi dell’Agenzia è però orientata diversamente e probabilmente per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha contestato la spettanza del rimborso. Infatti, la risoluzione n. 179/2015 ha escluso la possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva per le migliorie realizzate su beni immobili di terzi, salvo il caso in cui abbiamo comportato la realizzazione di beni individuabili e funzionalmente autonomi. In tal senso si è espressa anche la Circ. n. 36/2013.

In senso favorevole al contribuente circa la spettanza del rimborso risulta anche orientata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28823 del 4 ottobre 2022. La fattispecie riguardava le spese sostenute su immobili detenuti in virtù di un contratto di locazione finanziaria. La soluzione è stata positiva e fondata sulle medesime argomentazioni riguardanti i beni posseduti in comodato. Ciò a condizione che sussista, come detto, un nesso di strumentalità tra i predetti beni e l’attività di impresa esercitata.