Scade il prossimo 22 agosto il termine ultimo per la trasmissione del modello Iva da parte dei contribuenti che non hanno inviato lo stesso entro la scadenza naturale prevista per lo scorso 2 maggio.
I termini per la presentazione pro tempore della dichiarazione Iva – I soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, annualmente sono tenuti alla redazione e all’invio esclusivamente in via telematica ed in forma autonoma della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate nell’anno solare precedente.
In base a quanto disposto dall’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA 2022 per l’anno d’imposta 2021 doveva inderogabilmente essere presentata all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2022.
Tuttavia poiché il 30 aprile cadeva di sabato detta scadenza slittava al primo giorno feriale successivo, motivo per cui la presentazione del modello quest’anno doveva avvenire entro e non oltre il 2 maggio 2022.
I termini per la presentazione della dichiarazione IVA Tardiva – Nell’ipotesi in cui il contribuente, non abbia ottemperato all’obbligo di trasmissione della suddetta dichiarazione entro lo scorso 2 maggio (termine naturale di scadenza della stessa), la normativa riconosce allo stesso la possibilità di sanare l’omissione presentando validamente la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza naturale prevista per la presentazione. In questo caso la dichiarazione viene definita tardiva.
Alla luce di quanto precede, per quest’anno, il contribuente sarebbe quindi tenuto alla presentazione del modello entro il 31 luglio 2022, (90 giorni computati a far data dal 2 maggio) ma anche in questo caso poiché il 31 luglio è una domenica la presentazione del modello slitta al primo giorno feriale successivo che è il 1°agosto.
Tuttavia si ricorda che i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 20 agosto per effetto di quanto disposto dall’art. 37 decreto-legge n. 223 del 2006.
Il comma 11-bis della prefata disposizione prevede infatti la c.d. sospensione feriale di agosto: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. …”.
Ma attenzione per il 2022, essendo il 20 agosto un giorno non feriale (nello specifico un sabato), la data ultima slitta al 22 agosto. Quindi, tutti gli adempimenti che scadono nel periodo 1° agosto 2022 – 20 agosto 2022, possono essere ottemperati entro il 22 agosto senza alcuna ulteriore maggiorazione in termini di sanzione ed interessi.
In base a quanto sin qui illustrato, rientra dunque a pieno titolo nella citata sospensione anche la presentazione della dichiarazione Iva tardiva per il 2021 che quindi dovrà inderogabilmente essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il prossimo 22 agosto.
Profili sanzionatori – Si precisa, sotto il profilo sanzionatorio, che la dichiarazione tardiva rimane soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 €, così come statuito dall’articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, prevista per le ipotesi di omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.
Inoltre, la sanzione fissa per la tardività è ridotta, in sede di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 lett. c) del D.lgs. n. 472/1997, a 1/10 ovvero a 25,00 €, da versare con il codice tributo 8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie.
Il tardivo o carente versamento dell’imposta può, invece, essere regolarizzato applicando le riduzioni previste per il ravvedimento operoso, a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento.
Infine si ricorda che la presentazione della dichiarazioni annuali IVA con ritardo superiore al termine suddetto, determina inevitabilmente l’omissione del modello e costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulti comunque dovuta.