DL Aiuti bis: cessione del credito con responsabilità limitata

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È di ieri la notizia dell’approvazione del decreto Aiuti bis.

Le forze politiche hanno quindi trovato l’intesa anche sul nuovo emendamento alla cessione dei crediti contenuto nell’art. 33-bis del citato decreto, che intervenendo sulla responsabilità di fornitori e cessionari nella cessione dei crediti fiscali generati dai bonus edilizi si pone l’ambizioso obiettivo di sbloccare circa 6 miliardi di crediti fiscali oggi fermi.

Facciamo il punto sulle modifiche normative in parola.

Il comma 5 dell’art. 121 del DL 34/2020 prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (ovvero i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi agevolati). L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il successivo comma 6, nel testo ad oggi vigente prevede poi che: “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

Il comma da ultimo riportato dunque prevede, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Allo scopo di limitare i profili di responsabilità dei soggetti testè citati e sbloccare quindi la cessione dei crediti l’emendamento da ultimo approvato, in particolare, il comma 1 bis 1 del medesimo prevede che la responsabilità solidale da parte dei fornitori o dei successivi cessionari si configuri esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave.

In sostanza l’emendamento allo scopo di limitare la responsabilità dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei successivi cessionari che acquisiscono i crediti fiscali, prevede che la responsabilità in solido di questi ultimi nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus si configuri solo se il concorso nella violazione avviene «con dolo o colpa grave».

Si precisa che si ha dolo quando l’evento dannoso è previsto e voluto mentre si configura colpa quando il danno non è voluto, ma è conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme da parte dell’agente. La colpa inoltre assume il carattere della gravità quando la violazione dell’obbligo di diligenza è particolarmente grossolana, con un discostamento molto evidente del comportamento dell’agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

In base a quanto espressamente previsto nell’emendamento in commento le disposizioni di cui al novellato comma 6 dovrebbero trovare applicazione esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni de cui all’art. 119 e 121 comma 1-ter. Rimarrebbero quindi fuori dal perimetro delineato dalla norma tutti gli interventi minori ovvero quelli eseguibili in edilizia libera (escluso il bonus facciate) e gli interventi di importo non superiore alle 10.000€.

Il successivo comma 1.bis 2 dell’art. 33 bis prevede inoltre che per i crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto di novembre 2021 per i cedenti che coincidano con i fornitori la responsabilità solidale sarà circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, solo se quest’ultimo acquisisce ora per allora la documentazione di cui all’art. 121 comma 1-ter. Si tratta in particolare del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e la congruità delle spese sostenute rilasciata dai tecnici abilitati.

Questo il contenuto delle norme del decreto aiuti bis destinate ad intervenire per l’ennesima volta sulla disciplina del superbonus e della cessione dei crediti.

La responsabilità solidale delle banche in caso di frodi, a parere del legislatore è stata finora quindi la causa ostativa alla circolazione dei crediti fiscali. A fondamento dei timori delle banche è, a ben vedere, quanto precisato in seno alla circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 23 giugno. Nel documento di prassi citato, infatti, apertis verbis l’Agenzia delle Entrate paventa profili di responsabilità più elevati e dunque obblighi di controllo particolarmente incisivi in capo ai soggetti qualificati quali le banche in caso di acquisti di crediti fiscali. Per le banche è stata quindi la mal celata minaccia dell’Amministrazione finanziaria di potenziali coinvolgimenti nelle frodi a frenare l’acquisto dei crediti al fine di evitare le possibili responsabilità e probabili recuperi.

A parere di scrive tuttavia se lo scopo delle modifiche in parola è intervenire sui profili di responsabilità dei soggetti che a vario titolo intervengono nella cessione dei crediti (fornitori o altri cessionari) per limitarne l’estensione al fine di sbloccare i 6 miliardi di crediti bloccati si rimane scettici sulle effettive potenzialità delle nuove disposizioni.

Del resto vale la pena evidenziare che uno dei motivi principali per cui i crediti in parola sono bloccati è anche che le banche reputano meno conveniente il loro acquisto stante l’abbondanza degli stessi già acquisiti sino ad oggi. Del resto le limitate possibilità di smobilizzo degli stessi sul mercato secondario e l’orizzonte temporale poco esteso per l’utilizzabilità degli stessi in compensazione in F24 (nel caso del superbonus soli 4 anni) costituiscono limitazioni non di poco conto.

Nel breve periodo semplicemente le banche non reputano più conveniente continuare ad acquistare crediti e ciò anche se i profili di responsabilità fissati in capo alle stesse vengono attenute dalle norme in materia.