Durc di congruità: un rebus ancora da risolvere

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020 (c.d. DL “Semplificazioni”) ha introdotto, per l’affidamento di contratti pubblici e per i lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro, un nuovo adempimento afferente alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata sull’intervento realizzato. Le disposizioni sulla nuova verifica di congruità si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia stata effettuata a decorrere dall’1.11.2021.

La nuova verifica di congruità, oltre che per i lavori pubblici, trova applicazione anche in ambito privato al realizzarsi delle seguenti condizioni:

  • realizzazione di interventi edili propriamente detti;
  • realizzazione di interventi di valore pari o superiore a 70.000 euro, importo invero asseverato mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.

Nei casi rientranti nell’ambito di applicazione della citata norma l’impresa appaltatrice (o affidataria principale) sarà quindi tenuta a richiedere l’attestazione di congruità alla Cassa edile/Edilcassa competente territorialmente mediante compilazione dell’apposita DNL (denuncia di nuovo lavoro) entro la fine del mese in cui si ha l’apertura del nuovo cantiere. Entro 10 giorni dalla richiesta, la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità ovvero il c.d. Durc di congruità.

Se la congruità non viene riscontrata l’impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa interessata evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, che potrà regolarizzare entro quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Qualora la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine previsto, avverrà il rilascio dell’attestazione di congruità, in caso contrario la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca Nazionale delle Imprese irregolari (BNI).
Ma si badi bene in quanto la mancata regolarizzazione reca delle conseguenze tutt’altro che trascurabili. Infatti, l’attestazione di irregolarità ai fini della congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, e incide sulla regolarità dei successivi DOL (Dure On Line) laddove la Cassa Edile/Edilcassa iscriva l’impresa in BNI.

La mancata congruità compromette la fruibilità delle detrazioni fiscali? – È opportuno chiedersi a questo punto se il mancato rilascio dell’attestazione di congruità della manodopera produce effetti sull’eventuale fruibilità dei bonus edilizi.

Su tale argomento alcune precisazioni sono state fornite dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) che ha pubblicato sull’argomento delle FAQ. In particolare attraverso la risposta alla FAQ n. 6 quest’ultima ha chiarito che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sulla fruibilità delle detrazioni fiscali, in quanto l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”).

Ebbene sul punto si rendono necessarie alcune puntualizzazioni.

In primis è bene sottolineare che non sussiste alcuna relazione diretta tra l’assenza dell’attestazione di congruità e il recupero della detrazione fiscale e ciò in quanto, come sopra precisato, la decadenza dalla detrazione a tutto concedere potrebbe essere determinata dalla mancanza del durc on line o non alla all’assenza del durc di congruità in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 4 del DM 41/98 lettera d) sopra citato.

Ora è noto che la circostanza che il durc on line sia regolare è una condizione imprescindibile per l’avvio dei lavori in quanto, l’impresa appaltatrice ha il dovere di dotarsi dell’attestazione in tutti i casi in cui i lavori da svolgere sono sottoposti alla condizione del rilascio di autorizzazioni amministrative, come CILA, SCIA e Permesso di Costruire. Ne consegue che il DURC risulta obbligatorio quando è necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento e ristrutturazione per i quali le leggi e gli strumenti urbanistici richiedono la presentazione di un’istanza di autorizzazione al Comune.

Detto documento, dunque, deve essere allegato al titolo abilitativo che assente gli interventi, ne consegue che non è ipotizzabile una fattispecie in cui l’impresa esecutrice dei lavori oggetto di detrazione fiscale ne sia a monte sprovvista.

Invece, la verifica afferente all’attestazione di congruità interviene a valle, in particolare la stessa deve essere obbligatoriamente eseguita dal committente prima di procedere al saldo finale dei lavori. Ebbene la dislocazione temporale delle verifiche in esame non è priva di conseguenze.
Infatti, potrebbe verificarsi che l’impresa affidataria degli interventi agevolati possieda regolare durc ad inizio lavori ma la stessa al momento del saldo delle fatture risulti invece priva di durc di congruità.

Ebbene quest’ultima circostanza non avrà effetti immediati sulla spettanza della detrazione fiscale.

Infatti da una parte, come sopra illustrato, esiste una procedura di regolarizzazione che è possibile utilizzare per sanare la situazione o per dimostrare la congruità, in secondo luogo è bene ricordare che se l’impresa non vuole in ogni caso regolarizzare la propria posizione, la mancanza della congruità della manodopera inibirà certamente il pagamento del saldo da parte del committente dei lavori sì come previsto dal DL semplificazioni ma per quanto riguarda il documento di regolarità contributiva inciderà solo sulla regolarità dei successivi DOL (Durc On Line) non potendo invece far venire meno il durc sussistente all’avvio dei lavori.

La negatività sul durc quindi avrà la conseguenza di inibire all’impresa l’avvio di ulteriori cantieri giacché alla stessa non sarà possibile allegare la regolarità contributiva alla dichiarazione di avvio di un successivo cantiere.

Alla luce di quanto esposto è chiaro che l’assenza della congruità della manodopera non può incidere in modo diretto sulla spettanza dell’agevolazione fiscale maturata dal committente.

Del resto depone in tal senso quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 19/E/2022 nella quale a pag. 33 testualmente è dato leggere “si ricorda che per finalità diverse dalle detraibilità delle spese resta fermo in ogni caso il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità della manodopera impiegata…”

Per cui anche la stessa amministrazione finanziaria, sebbene non modo implicito, nella prefata circolare ammette l’insussistenza di un legame diretto tra congruità della manodopera e spettanza delle detrazioni fiscali.

Del resto, basta analizzare l’elenco dei documenti da conservare e da esibire in caso di verifica fiscale sulle detrazioni edilizie contenuto nella circolare n. 28/E/2022 per appurare l’assenza del durc di congruità tra la documentazione che l’agenzia delle entrate ritiene indispensabile per non avere recuperata la detrazione fiscale goduta.

Tale circostanza implica inevitabilmente che, in relazione a tutti i vari bonus edilizi ai fini della ragionevole certezza del riconoscimento delle detrazioni fiscali in capo al beneficiario degli interventi (committente), in fase di apposizione del visto di conformità il professionista incaricato verifichi, la sussistenza del titolo abilitativo dell’intervento (che presuppone ex sé la regolarità contributiva alla luce di quanto illustrato più sopra), mentre sembrerebbe in alcun modo tenuto a verificare altresì la presenza del durc di congruità.