E-fattura per i forfettari: il 31 agosto scade il primo periodo di moratoria per evitare le sanzioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Dal 1° luglio scorso i contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o incassato compensi, ragguagliati ad anno, per un importo superiore a 25.000 euro.

Il legislatore ha però previsto un periodo di moratoria al fine di evitare l’irrogazione delle sanzioni. Il primo periodo di moratoria scade alla fine del 31 agosto. Vediamo come funziona.

La disciplina generale prevista dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che per ogni operazione debba essere emessa la relativa fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’art. 6, con l’eccezione della fattura differita. Inoltre, i contribuenti avranno a disposizione 12 giorni, rispetto a tale momento per la trasmissione telematica del documento, avente formato elettronico, al Sistema di Interscambio. Il momento di effettuazione dell’operazione coincide, per le cessioni di beni, con la consegna o spedizione degli stessi. Invece per le prestazioni di servizi si deve fare riferimento all’incasso del corrispettivo. Se il contribuente anticipa l’emissione della fattura, l’operazione si considera effettuata in anticipo in coincidenza con il momento in cui risulta emesso tale documento.

I contribuenti forfettari sono coinvolti per la prima volta in questo procedimento dal 1° luglio scorso. La novella dispone che per le operazioni effettuate nel terzo trimestre dell’anno, quindi nel periodo 1° luglio – 30 settembre, non si applicano sanzioni a condizione che la fattura elettronica sia emessa in ritardo, ma non oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si osservi che il periodo di moratoria può essere più lungo di trenta giorni in quanto la disposizione fa riferimento al mese successivo, quindi la data da prendere come riferimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio, è quella del 31 agosto 2022.

Si consideri ad esempio il caso in cui un professionista in regime forfettario abbia percepito il corrispettivo per una prestazione professionale il 10 luglio 2022. La fattura, da emettere in formato elettronico, avrebbe dovuto essere trasmessa allo SDI entro i 12 giorni successivi, quindi entro il 22 luglio successivo. A questo punto il contribuente non subirà l’irrogazione di alcuna sanzione se la trasmissione allo SDI dovesse essere effettuata in ritardo, ma entro la fine del mese successivo, quindi entro il 31 agosto 2022. Analogamente, per le operazione effettuate entro il 31 agosto il periodo di moratoria avrà scadenza il 30 settembre e per quelle poste in essere entro il 30 settembre, le fatture potranno essere trasmesse tardivamente, senza l’irrogazione di alcuna sanzione, entro il 31 ottobre successivo.

Il periodo di moratoria terminerà definitivamente, fatte salve eventuali proroghe, per le operazioni effettuate con decorrenza dal 1° ottobre. Pertanto, se l’operazione è posta in essere all’inizio del trimestre che parte dal 1° ottobre 2022, l’invio del documento allo SDI dovrà essere effettuato entro il 12 ottobre successivo.

I contribuenti forfettari non possono esercitare la rivalsa secondo quanto previsto espressamente dal legislatore. Pertanto, la tardiva emissione della fattura, oltre il periodo di moratoria, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5 e il 10 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Invece, se la violazione non assume rilevanza neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro. In questo senso dispone l’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997.

È però possibile avvalersi del ravvedimento operoso versando spontaneamente ed autonomamente la sanzione ridotta. In particolare, se la regolarizzazione dell’operazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è pari a 1/9 del minimo.