Di modifica normativa in modifica normativa, anche il legislatore dimentica dei passaggi. Il risultato è un cortocircuito tra norme, che nel caso specifico riguardante gli interventi in edilizia libera e quelli di importo inferiore a 10.000 euro.
Per approcciare la questione, occorre ripercorrere i passaggi delle disposizioni applicabili.
Come ricorderemo, l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 157/2021, cd. “decreto Antifrodi”, aveva introdotto, a partire dal 12 novembre 2021, l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche per i Bonus edilizi diversi dal Superbonus (cfr. anche Circolare AdE 16/E/2021).
Il summenzionato decreto era poi stato abrogato e assorbito dalla legge di Bilancio 2022. Nello specifico, l’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), aveva inserito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b), stabilisce che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruitàdelle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
In sintesi, con la legge di bilancio 2022 il legislatore aveva modificato la previsione dell’abrogato D.L. 157/2021, esonerando dall’obbligo di apposizione del visto di conformità e dall’attestazione della congruità delle spese rilasciata da un tecnico abilitato, tutti gli interventi:
- in edilizia libera, di qualsiasi importo;
- diversi da quelli in edilizia libera, ma di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Quanto sopra è rimasto valido fino al D.L 11 del 16 febbraio 2023, in materia di “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, ove all’articolo 2, comma 1, lettera b) è possibile leggere l’ennesima modifica all’articolo 121 del D.L. 34/2020:
“dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 6-bis. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:” e, a seguire, l’elencazione della documentazione necessaria al fine di evitare la responsabilità solidale in capo al fornitore che ha applicato lo sconto in fattura ed eventuali cessionari.
Nel proseguire nella lettura del menzionato articolo, entrando nel dettaglio della documentazione, troviamo:
Alla lettera e) le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici e, alla lettera h) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.
Si osservi la sostanziale differenza tra quanto indicato alla lettera e) e quanto, invece, alla lettera h): se per le asseverazioni (requisiti tecnici e congruità delle spese) il legislatore precisa quando obbligatorie per legge, limitando quindi l’obbligo di acquisire tale documentazione, analoga precisazione non è presente con riferimento al visto di conformità.
Ci si trova pertanto dinnanzi ad un “cortocircuito” tra norme: da un lato la legge di bilancio 2022 che prevede per gli interventi di edilizia libera e per gli altri interventi, se di ammontare inferiore a 10.000 euro, l’esonero dal visto di conformità. Dall’altro lato, il D.L. 11/2023 che, invece, al fine di limitare la responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura, o del cessionario che ha acquistato il credito, richiede il visto di conformità, indipendentemente dalla tipologia di intervento o dal suo ammontare.
Sta di fatto che, a seguito di quanto disposto dal D.L. 11/2023, il fornitore o il cessionario, al fine di limitare la propria responsabilità, deve acquisire il visto di conformità, visto che – nei casi previsti dalla legge di bilancio 2022 – non era originariamente presente.
Tale visto, pertanto, non potrà che essere richiesto ora, e ovviamente non può più essere apposto sulla comunicazione di cessione originaria. Unica strada percorribile, pertanto, è quella del visto rilasciato sotto forma di attestazione, sulla falsa riga di quella che viene utilizzata in caso di Superbonus la cui detrazione sia esercitata in sede di dichiarazione dei Redditi.