Esonero contributivo fuori dal rigo RS401

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’articolo 3 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende che non hanno richiesto il trattamento di cassa integrazione riconosciuto secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Configurandosi quale aiuto di Stato si pone il dubbio sulle modalità di registrazione dell’esonero contributivo nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e, conseguentemente, sulla necessità di compilazione del rigo RS401 della dichiarazione dei redditi.

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 dello stesso decreto legge e che abbiano già usufruito, per i mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n. 18 del 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020. L’ammontare dell’esonero è parametrato al doppio delle ore di integrazione salariale Covid-19 fruite per i mesi di maggio e giugno 2020.

La misura, in particolare, è concessa ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 adottato in data 19 marzo 2020. L’esonero ha ricevuto espressa autorizzazione della Commissione Europea in data 10 novembre 2020 con decisione C(2020)7926.

La misura, obiettivamente caratterizzata da requisiti e condizioni di accesso di carattere generale, non prevedeva una procedura di autorizzazione formale da parte dell’ente previdenziale. Costituivano condizioni di spettanza dell’esonero la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, l’assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni dei lavoro, nonché il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, il datore di lavoro doveva attenersi al divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo.

Dal punto di vista procedurale, secondo le indicazioni del Messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020, dovevano inoltrare all’Inps, tramite le funzionalità disponibili sul cassetto previdenziale, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, autocertificando le ore di integrazione fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la retribuzione globale corrispondente alle ore non prestate, la conseguente contribuzione piena a carico del datore di lavoro e l’importo dell’esonero. Le aziende interessante, inoltre, dovevano esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, utilizzando l’apposito codice causale “L903”.

Orbene, l’aiuto di Stato in commento non prevede l’emanazione di un provvedimento di concessione né l’autorizzazione preventiva alla fruizione da parte dell’Inps. L’aiuto, piuttosto, sembra essere di natura semi-automatica, ovvero fruibile dall’impresa previa la verifica dei requisiti, ma senza una formale istruttoria e conseguente valutazione di merito. Un aiuto che, apparentemente, sembrerebbe essere riconducibile a quelli previsti dal rigo RS401.

Ciò nonostante, l’esonero contributivo non dovrà essere indicato nel quadro RS del modello Redditi 2021. Il prospetto presente in dichiarazione dei redditi, infatti, si riferisce esclusivamente agli aiuti fiscali automatici e semiautomatici, oltre che a quelli subordinati all’emanazione di un provvedimento di concessione ed il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa ai fini fiscali. In questo senso propendono le istruzioni ministeriali e l’articolo 10 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto, appunto, il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del Regolamento la dichiarazione dei redditi rappresenta un veicolo per il trasferimento dei dati al RNA, ma per i soli aiuti di natura fiscale, i quali si intendono concessi e sono registrati nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Pertanto, non assumendo natura fiscale, secondo la predetta disposizione normativa gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessioni o di autorizzazione alla fruizione consistenti in esoneri contributivi sono registrati a cura dell’ente previdenziale ed assistenziale di pertinenza. Tali soggetti, ove necessario, potranno adottare le disposizione per l’opportuna informazione dei destinatari degli aiuti e per le eventuali comunicazioni da parte di quest’ultimi ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal registro.

In questo senso, in particolare, opera la procedura descritta nel Messaggio Inps n. 4254 del 13 novembre 2020 mediante la quale, forse con maggiore lungimiranza rispetto all’Amministrazione Finanziaria, l’istituto previdenziale ha già acquisito quanto era necessario per adempiere ai propri obblighi pubblicitari.